Ci avviciniamo come ogni anno al momento della dichiarazione dei redditi ed è bene sapere quali importi possono essere rimborsati attraverso il 730. C’è anche l’assicurazione auto?

LE ASSICURAZIONI AUTO ONLINE – Poter risparmiare sulla polizza auto è un tema che sta a cuore a moltissimi automobilisti ed è per questo che è sempre bene essere informati sulle varie proposte disponibili per scegliere quella che si ritiene più adatta alle proprie esigenze. Ormai da qualche anno le assicurazioni auto e moto possono essere acquistate online, una modalità che consente di risparmiare fino al 25% sull’Rca base comprensiva di garanzie accessorie. Le assicurazioni online sono sempre più diffuse e hanno contribuito a rivoluzionare il settore delle polizze. Sono apprezzate dagli utenti perché sono semplici da gestire e allo stesso tempo economiche. Il prezzo può essere bloccato e salvato senza alcun obbligo di acquisto per il consumatore.

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2016 – Fino a due anni fa era possibile scaricare dalle tasse l’importo relativo al contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) delle assicurazioni auto e moto. Oggi però gli utenti non hanno più la possibilità di effettuare la detrazione dell’assicurazione auto dal 730. il 1° gennaio 2014, infatti, è entrato in vigore il decreto legge n. 102 del 2013 che ha eliminato la possibilità di dedurre Irpef Ires e Irap dal contributo al Servizio Sanitario Nazionale, che, sostanzialmente, è diventato non deducibile già alla dichiarazione dei redditi 2015. Prima di questa modifica i consumatori avevano invece la facoltà, se interessati, di scaricare il contributo obbligatorio, quello che viene versato allo Stato a copertura delle spese per i feriti e le vittime della strada, per la parte di contributi che superavano l’importo di 40 euro, Questa operazione poteva essere compiuta indicandolo alla voce “oneri e spese” del Modello Unico o del 730.

COSA STABILISCE LA LEGGE – Ecco cosa indica la normativa entrata in vigore a inizio del 2014: “A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell’articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d’imposta cessa l’applicazione delle disposizioni del comma 76 dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92“.

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