E’ capitato certamente a tutti di prendere una multa e di ritenere di essere vittime di un’ingiustizia: ecco quindi cosa si deve fare per presentare ricorso dopo una contravvenzione.

COS’E’ LA MULTA – La multa, o contravvenzione, è una sanzione amministrativa che si subisce dopo avere commesso una violazione del Codice della Strada. Spetta a un agente accertatore verificare l’irregolarità commessa dal guidatore ed emettere il relativo verbale di contestazione. La notifica può essere fatta contestualmente, nel caso in cui il guidatore viene fermato al momento dell’infrazione, oppure al domicilio del proprietario del veicolo, se non è stato possibile farlo immediatamente.

LE MULTE CUMULATIVE – Può capitare che il guidatore commetta nello stesso momento più di una violazione delle norme del Codice della Strada e inevitabilmente questo comporta una sanzione più elevata. In questi casi è possibile richiedere al prefetto o al giudice di pace di consentire il pagamento della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo (è il caso, ad esempio, di chi per andare a lavoro percorre sempre la stessa strada, superando i limiti di velocità, e in pochi giorni colleziona più multe rilevate da un autovelox). Nel caso in cui l’infrazione venga commessa nelle aree pedonali urbane o nelle zone a traffico limitato (Ztl) saranno applicabili solamente le sanzioni previste per ogni singola infrazione.

COME PRESENTARE RICORSO – E’ possibile presentare ricorso contro una contravvenzione quando la multa è illegittima, viziata o ingiusta per altri motivi. Sono tre le strade percorribili per impugnare una multa: il ricorso in autotutela, rivolto cioè all’ente che ha applicato la multa affinché la annulli, il ricorso al giudice di pace e il ricorso al prefetto.

Se la multa è certamente illegittima (come può capitare, ad esempio, in caso di scambio di persona o notifica al vecchio proprietario dopo che è già avvenuto il passaggio di proprietà), prima di presentare il ricorso è possibile provare a richiedere all’ente che ha redatto la multa di annullarla in autotutela, ovvero esercitando il potere/dovere di correggere o annullare i propri atti che risultino illegittimi o infondati.

In alternativa, è possibile rivolgersi al giudice di pace quando si vuole presentare ricorso contro una contravvenzione. Per farlo la richiesta deve essere presentata in cui è stata commessa la violazione, a condizione che non si sia già presentato ricorso al prefetto o che la multa non sia già stata pagata. La richiesta può essere presentata recandosi personalmente presso la cancelleria del giudice di pace o attraverso raccomandata a/r entro 30 giorni dalla data di contestazione della multa o dalla data di notifica. Affinchè la propria richiesta vada a buon fine, è necessario allegare l’atto contestato (multa, cartella esattoriale, ordinanza di rigetto del prefetto), gli eventuali documenti da depositare e la copia del documento d’identità del ricorrente, oltre le marche per il contributo unificato e i diritti di notifica. E’ eventualmente possibile presentare il proprio ricorso anche in via telematica e accedere on line alle informazioni sullo stato dei procedimenti presentati. Una volta che il ricorso è stato iscritto a ruolo, deve comunque essere stampato e presentato all’ufficio del giudice competente a mano o con raccomandata a/r, completo della documentazione richiesta. Il giudice può accogliere il ricorso, in tutto o in parte. Se lo respinge, può “condannare” il ricorrente anche al pagamento delle spese del procedimento e agli oneri dell’eventuale avvocato assunto dalla controparte. E’ inoltre possibile che la sanzione possa essere aumentata su decisione dello stesso giudice di pace. La sentenza di rigetto è comunque appellabile in tribunale (stavolta assistiti da un avvocato).

E’ infine possibile presentare ricorso per una contravvenzione subita anche al prefetto del luogo dove è avvenuta l’infrazione. In questo caso la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale. Il ricorso può essere presentato: direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata a/r oppure all’ufficio o comando a cui appartiene l’organo accertatore, anche a mezzo raccomandata a/r. Ogni utente può decidere se allegare al ricorso documenti che possono certificare l’eventuale ingiustizia subita oppure presentarsi personalmente per un’audizione dove indicare le proprie ragioni. Il ricorso, di per sé, non sospende il pagamento della multa, per cui occorre chiedere espressamente la sospensione dell’esecutività del provvedimento fino alla decisione del prefetto. Se il prefetto dovesse ritenere legittima la multa, può adottare entro 120 giorni un’ordinanza motivata con cui obbliga il ricorrente al pagamento di una determinata somma, non inferiore al doppio del minimo per ogni singola violazione e comprensiva del pagamento delle spese. Questa ingiunzione di pagamento viene notificata all’autore della violazione nel termine di 150 giorni dalla sua adozione. Se invece il ricorso viene accettato, il prefetto, sempre entro 120 giorni, emette un’ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto. Contro l’ingiunzione di pagamento decisa dal prefetto, è eventualmente possibile presentare un ulteriore ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dall’avvenuta notifica.

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