Non è poi così infrequente che i Comuni rifilino una multa al guidatore per vecchie violazioni. Interessi e maggiorazioni tuttavia evitabili. Ad affermarlo l’Agenzia delle entrate-Riscossione, che ha sostituito Equitalia nello scorso mese di luglio. Prevista dal decreto legge 148/2017, la nuova definizione agevolata per le somme riscosse dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
Definizione agevolata: scadenza per il pagamento rate
L’articolo 1 fissa inoltre anche i termini per il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017, individuando come nuova data il 30 novembre 2017. In tal modo i contribuenti vengono riammessi alla sanatoria senza ulteriore addebito. Infine, è contemplata la remissione in bonis per i soggetti decaduti dal beneficio perché non hanno saldato prima tutte le rate scadute del vecchio piano di dilazione con Equitalia.
Definizione agevolata: la domanda di adesione
Per coloro che vogliono aderire alla nuova sanatoria dei carichi 2017, entro il 31 marzo 2018, l’agente della riscossione comunicherà per posta ordinaria l’importo dei carichi definibili. La domanda di adesione va presentata entro il 15 maggio 2018, compilando un form online. O il Modello DA-2017 inviandolo alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento. Altrimenti, come terza via, è permesso recarsi presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. Dislocati su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia), potete consegnare a mano il Modello DA-2017 purchè debitamente compilato e firmato.
Definizione agevolata: no a contenziosi aperti
Entro il 30 giugno 2018 dall’Agenzia delle entrate-Riscossione verrà inviata una comunicazione all’automobilista. Se accoglie la domanda, contenente somme dovute, scadenza delle eventuali rate e relativi bollettini, non scattano interessi e maggiorazioni. Se rigeta, tocca saldare il debito per intero. Gli importi possono essere ripartiti in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 31 luglio 2018 e l’ultima il 28 febbraio 2019. Tuttavia, è obbligatorio rinunciare espressamente a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla Definizione agevolata.