La clausola che penalizza la scelta dell’assicurato di rivolgersi al carrozziere di fiducia è vessatoria. A stabilirlo il Tribunale di Torino, in una recente sentenza del 22 marzo 2017.
Contro la trasparenza e la buona fede
Una donna denuncia la clausola assicurativa “riparazione confort”, ritenuta lesiva degli obblighi di trasparenza e buona fede. Il Giudice di Pace respinge la domanda, e la donna ricorre in appello. Che il Tribunale accoglie, poiché tale clausola penalizza, di fatto, la scelta di fruire di una carrozzeria/officina di fiducia. Stabilisce infatti un aumento della percentuale di scoperto – più del doppio – rispetto al 10% previsto in caso di riparazione tramite convenzionata.
La clausola
La clausola in questione prevede che “se l’assicurato decide a) di riparare il proprio veicolo presso altra officina o carrozzeria non convenzionata con la Società, per le garanzie […], Eventi Socio Politici […] è applicato lo scoperto del 20%c aggiuntivo rispetto a quello pattuito sulla Scheda di polizza; se quest’ultimo non è pattuito, è comunque applicato lo scoperto del 20%”.
Manca il consenso espresso
Vincoli contrattuali che limitano la libertà contrattuale dell’assicurato. Oltretutto dal prospetto di polizza non si chiarisce che tale clausola sia stata oggetto di specifica trattativa individuale, né che la stessa sia stata specificatamente richiamata e approvata in calce al contratto. L’assicuratore non era riuscito peraltro a dimostrare che la donna avesse acconsentito il contenuto della clausola in questione, limitandosi a declamare “come l’assicurata non potesse non sapere, avendo sottoscritto il contratto di polizza, e di essere a conoscenza che il contratto fosse regolato dalle Condizioni di Assicurazione edizione 1 maggio 2013”.
Il pronunciamento del giudice
Sulla questione era già intervenuta in passato la Corte di Cassazione, richiamando “la sottoscrizione del generico richiamo alle condizioni di assicurazione, perché inidoneo a focalizzare l’attenzione del contraente debole sull’effettiva portata e contenuto delle singole clausole, sia inidonea a dimostrarne l’accettazione da parte dell’assicurato”. Il Tribunale condanna così la parte convenuta a pagare 500 euro, pari alla differenza tra il danno patito, la franchigia contrattualmente applicabile e la minore somma corrisposta dalla compagnia assicuratrice.