Immaginate un guidatore che, coinvolto in un incidente stradale, viene portato al pronto soccorso. L’alcol test è ammesso, purché sia tempestivamente avvisato della facoltà di poter nominare un legale. Altrimenti, quale “atto irripetibile”, l’esito non avrà alcun valore processuale. A sentenziarlo un giudice monocratico di Marsala, che ha assolto un 54enne di Partanna.
Avvertimento del prelievo obbligatorio
Davanti al giudice l’avvocato difensore ha sollevato la questione del mancato avviso al suo cliente a nominarsi un legale. “Tale avvertimento – spiega l’avvocato Nastasi – è ritenuto obbligatorio tutte le volte in cui l’esame ematico viene effettuato non perché ritenuto necessario dai medici a fini diagnostici, ma in quanto richiesto dalle Forze dell’Ordine”. Nel caso specifico venne rilevato un tasso alcolemico di 2,30 grammi per litro. Superiore quindi al limite previsto dalla legge, che è di 1,50 per litro di sangue. Rifiutarsi all’alcol test è comunque reato. Così come il rifiuto di sottoscrivere il modulo del consenso informato all’accertamento del tasso alcolemico mediante analisi del sangue in ospedale. A chiarirlo la sentenza n. 9391/17 della Cassazione.
Indispensabile il consenso informato
Da 0,51 a 0,8 g/l nessuna sanzione penale. Si tratta di un semplice illecito amministrativo, punito con la sanzione pecuniaria di 531 euro oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente, e con sospensione della stessa patente da 3 a 6 mesi. Da 0,81 a 1,5 g/l entriamo nel penale. Comporta un’ammenda da 800 a 3.200 euro, decurtazione di 10 punti e sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico va da 1,5 g/l in su scatta la sanzione penale più severa: ammenda da 1.500 a 6mila euro, decurtazione di 10 punti, sospensione della patente da 1 a 2 anni e confisca dell’auto. Chi rifiuta di sottoporsi all’alcol test rientra in quest’ultima categoria. Lo stesso trattamento vale anche per coloro che si rifiutano di prestare consenso informato all’accertamento del tasso alcolemico. Secondo la Suprema Corte, tale condotta equivale al rifiuto di accertamento del tasso alcolemico, essendo evidente che “attraverso la mancata sottoscrizione del consenso informato”, necessario per effettuare le analisi del sangue in ospedale, “l’imputato impedisce deliberatamente l’accertamento etilometrico sulla sua persona, in tal modo opponendo rifiuto”.