Le agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli per disabili riguardano soprattutto l’acquisto di auto, ma sono anche estese ad altri veicoli. Tale agevolazione è rappresentata da una detrazione dall’imposta che è dovuta sul reddito pari al 19% del prezzo del veicolo.
LA DURATA, I VEICOLI, I SOGGETTI – Per quanto riguarda la durata della detrazione, essa può essere usufruita il primo anno oppure si può scegliere di ripartirla in quattro quote annuali di pari importo. L’agevolazione fiscale per l’acquisto di auto per disabili viene riconosciuta ad alcune categorie di soggetti, quali non vedenti e sordi, disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento, disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni e disabili con ridotte o impedite capacità motorie. Inoltre, i veicoli devono essere utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona disabile. Questa agevolazione si applica sull’acquisto di determinate categorie di veicoli, quali autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo, autoveicoli specifici, autocaravan, motocarrozzette, motoveicoli per il trasporto promiscuo e motoveicoli per trasporti specifici.
SPESE DI RIPARAZIONE E ADATTAMENTI – La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio, anche se si può ottenere una nuova agevolazione nel caso in cui il veicolo venga cancellato da PRA per demolizione. Inoltre, oltre che per le spese sostenute per l’acquisto del mezzo, l’agevolazione viene riconosciuta anche per le spese di riparazione, esclusi i costi di manutenzione ordinaria e i costi di esercizio, purché siano state sostenute entro quattro anni dall’acquisto del mezzo. Anche l’adattamento del veicolo è soggetto ad agevolazioni. Tali adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo per consentire l’accesso al disabile. Vengono considerati adattamenti purché siano prescritti dalla commissione medica locale e risultino dalla carta di circolazione: la pedana sollevatrice ad azione meccanica, elettrica o idraulica; lo scivolo a scomparsa ad azione meccanica, elettrica o idraulica; il braccio sollevatore ad azione meccanica, elettrica o idraulica; il paranco ad azione meccanica, elettrica o idraulica; il sedile scorrevole-girevole; il sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesse cinture di sicurezza; lo sportello scorrevole; altri adattamenti funzionali a risolvere il problema motorio collegato all’handicap.