Le auto di nuova generazione includono sempre più i fari xenon. Alcune nel modello di serie, altre tra gli optional. Per spendere meno si può evitare di acquistare la parti originali, ripiegando su nuovi fari, omologabili presso la Motorizzaziono o in sede di revisione del veicolo.
Revisione auto: ogni quanto
Ben definita la tempistica entro il quale svolgere la procedura: dopo l’immatricolazione, quattro anni, entro il mese in cui è stata rilasciata la carta di circolazione (da portare con sé al momento della verifica). Poi la riduzione a due anni esatti. La disposizione si riferisce alle autovetture, agli autocarri e agli autocaravan fino a 35 quintali di portata massima, ai ciclomotori e motocicli, ai veicoli per trasporto promiscuo, ai tricicli e ai quadricicli, alle motocarrozzette e ai quad.
Revisione auto fari xenon
Per circolare in Italia con fari xenon bisogna acquistare un kit certificato CE e E13, dotato dei sistemi di livellamento fari e di lava-fari automatico, attivabile dall’abitacolo dell’auto. Una volta rispettati i requisiti, si potrà richiedere l’omologazione. Ed a patto che l’installazione sia corretta, l’ispettore rilascerà la documentazione di omologazione. La sostituzione non necessita di alcuna segnalazione sul libretto di circolazione. Chi circola con dispositivi non omologati, non funzionanti o male orientati è punibile con una multa da 84 a 335 euro. (art. 72 codice della strada)
Tariffa ministeriale
Con periodicità annuale vanno invece sottoposti a controlli: i mezzi da noleggio con conducente; le ambulanze; i taxi; i veicoli atipici; gli autocarri; i rimorchi con massa massima superiore ai 35 quintali. La revisione di un’auto d’epoca è prevista ogni due anni. Il costo, indicato da tariffa ministeriale, è pari a 65,68 euro (uguale per ogni mezzo).
Sanzioni ai trasgressori
In caso di inadempimento, e di controllo stradale condotto dalla Polizia, il possessore della vettura va incontro a diverse sanzioni. L’articolo 80 del Codice della Strada sancisce una multa che va dai 159 ai 639 euro in caso di circolazione senza avvenuto controllo. Raddoppiata se si è recidivi. Somma portata dai 398 ai 1596 e dai 1842 ai 7369 euro nell’eventualità, rispettivamente, di circolazione con mezzo “sospeso” (cioè che non ha superato il test, soggetto inoltre al fermo amministrativo di 90 giorni) o presentazione di revisione falsa.
Fermo amministrativo, se beccati in autostrada
In aggiunta a ciò l’organo accertatore ritirerà la carta di circolazione, inviata all’ufficio della Motorizzazione Civile competente (da consultare nell’apposito sito) sul luogo in cui è stata accertata l’infrazione e resa soltanto in seguito a revisione effettuata. Una pena ulteriore, nel caso si venisse fermati in autostrada, consiste nel fermo amministrativo del veicolo. E il conseguente impedimento al proprietario di rientrare nella propria residenza.