Incidenti auto, testimoni: la novità anti-truffa

La legge Concorrenza 124/2017 è in vigore dal 29 agosto

La versione dei testimoni è valida solo se vengono individuati sul luogo dell’incidente. Per sgombrare il campo dalle truffe, è stata introdotta dal 29 agosto la legge Concorrenza 124/2017.

Tempi e modi per il risarcimento

Ad evitare i “testimoni di mestiere” interviene il comma 15, che apporta una correzione alla procedura di identificazione testimoni in caso di incidenti con soli danni a cose. Da ora in avanti deve risultare dalla denuncia di sinistro. O, in alternativa, dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione. In assenza deve essere richiesta dalla compagnia, con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. La compagnia invia una raccomandata, con avviso di ricevimento, entro 60 giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

Prova inammissibile se in ritardo

La compagnia deve poi procedere all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta. L’assicurato è chiamato a specificare i nomi e le generalità di coloro che hanno assistito al sinistro e sono in grado di testimoniare (anche in causa) sulle modalità dello scontro. Solo i testimoni che sono stati identificati e segnalati seguendo tale iter potranno confermare, su richiesta, davanti al giudice la versione.

Il verbale ha comunque valore

L’unica eccezione ammessa è rappresentata dai verbali che redigono le Forze dell’Ordine accorsi sul luogo dell’incidente. Facoltà del giudice disporre l’audizione di testimoni, qualora l’identificazione tempestiva risulti impossibile. I testi indicati nel verbale di sinistro equivalgono ad una prova, anche se l’assicurato non ne ha fatto specifica menzione.

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