Bollo auto prescritto ricorso: come far valere i vostri diritti

A chi rivolgersi se la notifica di pagamento arriva dopo il 31 dicembre del terzo anno

Il bollo auto cade in prescrizione se l’avviso arriva dopo tre anni. Ma non accade automaticamente, bensì su esplicita richiesta.

Bollo auto: da quando scatta la prescrizione

La posizione è stata ribadita dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sentenza n. 3647/04/15. Il termine di prescrizione rimane sempre di 3 anni. Sia nel caso in cui sia stato notificato entro i termini un avviso di accertamento, sia che nei 3 anni successivi non sia stato inviato alcun atto interruttivo della prescrizione, si legge su guidafisco.it. Ma da quando scattano i suddetti 3 anni? Il calcolo parte dall’anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento.

Debito estinto nei confronti di Equitalia

Evidenziato nella sentenza che se nei successivi 3 anni dalla ricezione di un avviso di accertamento non vengono notificati ulteriori atti finalizzati alla riscossione, l’omesso versamento del bollo auto è allora prescritto. E questo malgrado il debito risulti iscritto a ruolo e sia presente nell’estratto conto Equitalia. Da ciò si trae appunto la conclusione che, qualora il proprietario del mezzo non paghi la tassa automobilistica ad esempio nel 2010 e gli venisse notificato un avviso di accertamento a settembre 2013, il bollo auto cade in prescrizione dopo il 31 dicembre 2016. Ossia, dopo altri 3 anni dall’ultimo avviso notificato e dopo 61 giorni consecutivi dalla notifica.

La cartella va emessa entro 3 anni

Tuttavia, se la cartella di pagamento Equitalia o di altro agente della riscossione viene notificata nel corso del 2016, il bollo non è da ritenersi prescritto. E il proprietario del veicolo deve dunque pagare l’omessa tassa automobilistica. Se invece la cartella è emessa a partire dal 1° gennaio 2017, il bollo è prescritto. In definitiva i tempi di prescrizione sono pari a 3 anni, successivi all’anno in cui deve essere effettuato il versamento. Per cui se il bollo omesso risale per esempio a marzo 2010, il calcolo dei 3 anni parte dal 1° gennaio 2011 e scade il 31 dicembre 2013.

A chi rivolgersi

Il pagamento del bollo non è dunque più obbligatorio. Spetta però a voi darne tempestiva comunicazione. Se ricevete un avviso bonario dalla regione, inoltrare, entro 30 giorni di tempo, un’istanza di annullamento per autotutela. Se invece vi arriva un avviso di accertamento o una cartella esattoriale avete 60 giorni di tempo per presentare ricorso alla commissione tributaria.

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