Il bollo auto cade in prescrizione se l’avviso arriva dopo tre anni. Ma non accade automaticamente, bensì su esplicita richiesta.
Bollo auto: da quando scatta la prescrizione
La posizione è stata ribadita dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sentenza n. 3647/04/15. Il termine di prescrizione rimane sempre di 3 anni. Sia nel caso in cui sia stato notificato entro i termini un avviso di accertamento, sia che nei 3 anni successivi non sia stato inviato alcun atto interruttivo della prescrizione, si legge su guidafisco.it. Ma da quando scattano i suddetti 3 anni? Il calcolo parte dall’anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento.
Debito estinto nei confronti di Equitalia
Evidenziato nella sentenza che se nei successivi 3 anni dalla ricezione di un avviso di accertamento non vengono notificati ulteriori atti finalizzati alla riscossione, l’omesso versamento del bollo auto è allora prescritto. E questo malgrado il debito risulti iscritto a ruolo e sia presente nell’estratto conto Equitalia. Da ciò si trae appunto la conclusione che, qualora il proprietario del mezzo non paghi la tassa automobilistica ad esempio nel 2010 e gli venisse notificato un avviso di accertamento a settembre 2013, il bollo auto cade in prescrizione dopo il 31 dicembre 2016. Ossia, dopo altri 3 anni dall’ultimo avviso notificato e dopo 61 giorni consecutivi dalla notifica.
La cartella va emessa entro 3 anni
Tuttavia, se la cartella di pagamento Equitalia o di altro agente della riscossione viene notificata nel corso del 2016, il bollo non è da ritenersi prescritto. E il proprietario del veicolo deve dunque pagare l’omessa tassa automobilistica. Se invece la cartella è emessa a partire dal 1° gennaio 2017, il bollo è prescritto. In definitiva i tempi di prescrizione sono pari a 3 anni, successivi all’anno in cui deve essere effettuato il versamento. Per cui se il bollo omesso risale per esempio a marzo 2010, il calcolo dei 3 anni parte dal 1° gennaio 2011 e scade il 31 dicembre 2013.
A chi rivolgersi
Il pagamento del bollo non è dunque più obbligatorio. Spetta però a voi darne tempestiva comunicazione. Se ricevete un avviso bonario dalla regione, inoltrare, entro 30 giorni di tempo, un’istanza di annullamento per autotutela. Se invece vi arriva un avviso di accertamento o una cartella esattoriale avete 60 giorni di tempo per presentare ricorso alla commissione tributaria.