
Quando si sottoscrive una polizza auto, occorre leggere con attenzione ogni singola parte del contratto, ma una in particolare: quella riguardante le cosiddette clausole di rivalsa. Spesso sono chiamate clausole di esclusione e sanciscono le casistiche in cui le le compagnie possono usufruire del cosiddetto diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato. Non rispettando quanto contenuto nelle clausole di rivalsa, in sintesi, in caso d’incidente l’assicurazione pur pagando l’indennizzo ai soggetti interessati dal sinistro, ha facoltà di richiedere al proprio assicurato la restituzione, parziale o totale, di quanto versato.
IL DIRITTO DI RIVALSA – Guida in stato di ebbrezza oppure sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, mettersi al volante senza patente, fornire false informazioni al momento della sottoscrizione dell’assicurazione auto, ospitare più passeggeri del numero massimo consentito dal modello: questi sono alcune fattispecie, probabilmente le più comuni, che permettono alla compagnia assicurativa di avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del proprio assicurato qualora sia coinvolto in un sinistro. Le clausole di rivalsa, tuttavia, sono molto numerose, tant’è che il contratto dedica loro un intero capitolo, chiamato “Clausole d’esclusione”.
IL VANTAGGIO DEI MASSIMALI – Fino a non molti anni fa, a fronte di una maggiorazione del premio, alcune compagnie assicurative permettevano al contraente di svincolarsi dal diritto di rivalsa in sede risarcitoria. Un indubbio vantaggio per l’automobilista, ma ormai quelle che consentono l’esclusione dalla clausole di rivalsa si contano sulle dita di una mano. Qualche azienda assicurativa, tuttavia, propone assicurazioni auto contenti massimali per il diritto di rivalsa. Cosa significa? Cerchiamo di spiegarlo attraverso un esempio. Poniamo il caso che un assicurato, al momento della sottoscrizione della propria polizza auto, abbia stabilito con la sua compagnia un massimale di 5.000 euro per la guida in stato di ebbrezza. In caso di sinistro, qualunque sia l’ammontare del danno causato dall’assicurato messosi al volante con un tasso alcolico più alto rispetto a quello consentito dalla normativa di riferimento, l’assicurazione potrà rivalersi nei suoi confronti per una cifra che non superi, appunto, i 5.000 euro.