Tutti quei genitori che amano trascorrere il tempo in macchina a fianco dei propri bambini è fondamentale siano a conoscenza della normativa riguardante i seggiolini auto, secondo gli standard indicati dalla legislazione europea.
I PRINCIPI – A fissarne gli obblighi l’articolo 172 del codice della strada, affiancata dalla normativa ECE R44/04, una sigla indicata su ciascun modello omologato che ha superato gli appositi test riconosciuti a livello nazionale. Vari i parametri presi in esame, come la sicurezza, la facilità di montaggio, la comodità offerta al piccolo, la mancata presenza di sostanze chimiche in dosi elevate, la semplicità nel togliere la copertura e nel lavarla, il tutto commisurato al peso e al prezzo.
LE DIRETTIVE – I soggetti a cui la disciplina si rivolge sono i bambini da 0 a 12 anni o comunque dal peso non superiore a 36 chili, e se fino ai 9 occorre porli sul sedile anteriore in posizione contraria a quella di marcia, per i più grandi si può disporre semplicemente di un rialzo, integrabile con uno schienale e il poggia braccia, così da poterli tenere saldi mediante le cinture di sicurezza.
I CAMBI SECONDO L’ETA’ – Per garantire la protezione dagli urti per i primi 2/3 mesi di vita è fondamentale disporre di una culla rinforzata che rende possibile il trasporto in posizione sdraiata, sostituibile, una volta che il fanciullo può sollevare il collo, dall’ovetto, struttura particolarmente robusta da mettere in senso contrario a quella direzionale della vettura, supportata da opportune chiusure. Raggiunti i 10 chili bisogna poi puntare sul gruppo 1 (9-18 kg), 2 (15-25) e 3 (22-36), posizionati in senso corrispondente al tragitto, gamma dove si frappongono i prototipi intermedi, adatti per ospitare fasce di peso più ampie.
LE SANZIONI – Nel caso non si adempia alle regole sopra menzionate, si incorre in pesanti multe che vanno dai 70 ai 285 euro di multa più cinque punti sottratti alla patente del genitore, anche se è presente sul veicolo come semplice passeggero.