Ritiro patente per alcol e mezzo confiscato. Come a dire, oltre al danno si aggiunge la beffa. La Cassazione non guarda in faccia a nessuno e ci va giù pesante coi tipi dalla “fiaschetta facile”. Con una sentenza che farà quantomeno riflettere loro prima di mettere in atto un comportamento potenzialmente molto pericoloso per l’incolumità propria e quella altrui.
Ritiro patente per alcol: le sanzioni
In particolare, i giudici si sono espressi sull’art. 186 C.d.S. (comma 2, lettera c), secondo cui chi si mette al volante con oltre 1,5 g/l è sanzionabile con una multa di 1.500 euro. In aggiunta, scatta la reclusione da 6 mesi a un anno e la sospensione della patente da uno a 2 anni. Su sentenza di condanna o su richiesta delle parti, anche per sospensione condizionale della pena viene sempre disposta la confisca del mezzo. A meno che ne sia proprietario una persona estranea al reato: in tal caso, la sospensione della patente è raddoppiata. Qualora la vettura sia intestata ad un’altra persona, non scatta infatti la confisca. E per eludere il divieto alcuni furbetti potevano girare la situazione in proprio favore.
Ricorso che non trova accomiglimento
Il ricorrente avanzava una tesi semplice in sua difesa: “Non esiste alcuna ragione che fondi il diverso e drastico trattamento adottato in tema di sospensione della patente nei confronti di chi, in maniera del tutto occasionale e contingente, violi il Codice della Strada alla guida di un veicolo altrui”. E “l’appartenenza dell’automezzo a persona estranea al reato costituisce un elemento di carattere meramente accidentale, inidoneo a connotare di maggior disvalore la condotta del soggetto tanto da raddoppiare il periodo di sospensione della patente”. In sostanza, la regola violava – a suo dire – quanto indicato nella Costituzione. Tentativo a vuoto: ad opinione della Cassazione la norma è perfettamente valida e va dunque applicata. Il raddoppio della sospensione patente mira a “prevenire e reprimere la prassi del ricorso a mezzi intestati ad altri per circolare avendo abusato di alcol”. Oppure “di abusare di alcol con minori remore perché alla guida di veicoli intestati a terzi”. Qualora, lo ricordiamo, il guidatore sia recidivo nel biennio, la patente è sempre revocata.