Le formalità, specialmente qui in Italia, contano parecchio. Trascuratezza rischia di ritorcersi contro, vedi il caso che ha visto come tema centrale la registrazione al PRA.
VENDITORE ANCORA RESPONSABILE
Nel caso specifico di un veicolo venduto, sempre al vecchio proprietario tocca pagate il bollo. Questo almeno fino a quando non viene trascritto il passaggio di proprietà dell’auto o la perdita di possesso. Insieme al compratore del mezzo deve dunque pagare la tassa automobilistica, con diritto di rivalsa nei suoi confronti. Il chiarimento arriva dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8373 dello scorso aprile. La vicenda sfociata nella pronuncia riguardava l’impugnazione di un verbale d’accertamento e avviso di liquidazione per gli anni 1988/1991 e cartella di pagamento del relativo tributo per gli anni 1985/1987, con cui l’ufficio aveva contestato al contribuente l’omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all’auto di proprietà del medesimo.
LEGGE INFLESSIBILE
Il ricorrente in primo grado aveva contestato che l’autovettura oggetto della richiesta impositiva era stata da lui ceduta nel 1980 e a tal fine aveva prodotto il relativo atto di trasferimento notarile. II tribunale accoglieva la domanda. L’ufficio proponeva allora appello, evidenziando come la vendita dell’auto in contestazione non era stata registrata al PRA competente e che, quindi, il contribuente era ancora tenuto al pagamento della tassa automobilistica. La Commissione tributaria regionale, pur riconoscendo che il contribuente aveva perso la qualità di proprietario, lo ha comunque ritenuto assoggettabile al recupero dell’ufficio in quanto responsabile d’imposta e, quindi, del pagamento del relativo tributo, con diritto di rivalsa nei confronti dell’acquirente del veicolo. Respinto il successivo ricorso in Cassazione presentato dal contribuente. Ecco la morale: disattenzioni, umanamente comprensibili, rischiano di sfociare in grane giuridiche.