Ogni compagnia di assicurazione si muove in completa autonomia sul fronte degli indennizzi in seguito a un incidente auto. Di conseguenza occorre leggere con estrema attenzione il proprio contratto per scoprire quali sono i limiti stabiliti e quali le coperture relative agli infortuni subiti dal guidatore del veicolo assicurato a seguito di un incidente stradale con colpa. La garanzia può operare anche se il guidatore non provoca il sinistro ma non ottiene alcun risarcimento.
Se il sinistro avviene in concorso di colpa e il conducente ottiene il risarcimento di parte del danno dalla controparte con l’indennizzo corrisposto per la quota di responsabilità del conducente assicurato.
Infortuni conducente, cosa copre la Rc auto
Nella maggior parte dei casi, le compagnia di assicurazione indennizzano fino all’importo indicato in contratto le spese di cura sostenute per cure di carattere estetico conseguenti l’infortunio, onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria, medicinali prescritti dal medico curante, rette di degenza in istituti di cura, cure fisioterapiche e rieducative, applicazione di apparecchi tutori, uso della sala operatoria, accertamenti diagnostici e onorari dei medici. Sono in tanti ad aggiungere le spese di viaggio sostenute per raggiungere un ospedale o un istituto di cura, ma spesso il rimborso è legato alla distanza chilometrica e comunque entro un tetto massimo di spesa.
La garanzia assicurativa non opera in caso di infortuni che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. Oppure in caso di partecipazione a gare o competizioni sportive. Stessa cosa per gli incidenti che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dalle disposizioni presenti nel Codice della strada.
L’assicurazione risarcisce anche in caso di malattie già esistenti?
L’indennità da parte della compagnia di assicurazione viene liquidità quasi sempre per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se l’infortunio colpisce una persona che non è integra e sana non è però indennizzabile ciò quanto è riconducibile a condizioni fisiche patologiche preesistenti e indipendenti dall’incidente stradale. Nei casi di mutilazioni o difetti fisici preesistenti, l’indennità per invalidità permanente è liquidata solo per le conseguenze dirette causate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona integra.