Multa per eccesso di velocità: possibile annullarla secondo il Codice della Strada

Le apparecchiature elettroniche devono stabilire la velocità in modo chiaro ed accertabile

La multa per eccesso di velocità è un’eventualità piuttosto frequente. Il Codice della Strada dispone tuttavia l’annullamento in determinate circostanze.

LA SENTENZA

Il Giudice di Pace di La Spezia lo ha ribadito con la recente sentenza num. 671/2016, confermando quanto stabilito dalla Corte di Cassazione negli ultimi anni e revocando la multa inflitta ad un automobilista dalla polizia stradale. Il Codice della strada (Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992) regolamenta i limiti di velocità all’art. 142. L’articolo, ai commi 6) e 6bis) stabilisce che per la determinazione dell’osservanza dei limiti “sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza.

ART. 345

Le postazioni di controllo sulla rete stradale “devono essere preventivamente segnalate e ben visibili”, quindi possono essere annullate le multe conseguenti alla rilevazione di eccesso di velocità da parte di un autovelox nascosto o non segnalato. All’art. 345 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice (Decreto Presidenziale n. 495 del 16 dicembre 1992) si legge, poi, che le apparecchiature per il controllo dei limiti di velocità “devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente”.

I RICHIAMI

Autovelox e telelaser sono la fonte di prova principale per accertare la violazione. Spetta di volta in volta al giudice stabilire cosa ciò voglia dire nella pratica. Il Giudice di Pace di La Spezia ha richiamato a 2 sentenze della Suprema Corte. La prima aveva stabilito che in caso di sanzione contestata è importante stabilire il “buon funzionamento dell’apparecchiatura che ha rilevato la velocità del veicolo” e che “un apparecchio che rilascia un documento con data diversa da quella reale è certamente portatore di una anomalia”. La seconda (num. 22883 del 29 ottobre 2014) ha giudicato contraddittoria un’analoga decisione del tribunale che aveva condannato un guidatore, stabilendo che il giudice aveva prima “attribuito fede privilegiata al verbale di accertamento” e poi “corretto tale valutazione”, anche se esclusivamente per quanto riguarda la registrazione dell’orario.

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