Sanno togliere il sorriso anche al più sereno degli automobilisti. Le multe trasformano, come per “magia”, buone in cattive giornate, soprattutto se l’infrazione ravvisata si ritiene di non averla commessa. Andiamo più a fondo sulle scadenze nei pagamenti.
Multa non pagata dopo 60 giorni, quando impugnare
Eventualità più frequente che ci può spingere a impugnare il provvedimento riguarda vizi di forma quali l’errata identificazione di conducente, veicolo, luogo irregolarità e infrazione o mancanze nella compilazione. L’annullamento può avvenire se gli errori vengono ritenuti sufficientemente rilevanti. Se molto evidenti autorizzano la richiesta rettifica in autotutela all’ufficio che ha emanato il provvedimento.
Il Prefetto non si concede più
Chi preferisce rivolgersi al Prefetto deve fare opposizione alla multa entro 60 giorni dalla contestazione o dall’avvenuta notifica della sanzione. Per il ricorso, gratuito, è previsto l’invio diretto di una lettera in carta semplice tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzabile altrimenti al comando di polizia municipale o all’ente accertatore. Possibile anche consegnarla a mano con i dati utili all’istruttoria (nome, cognome, indirizzo, data e numero del verbale, motivo della contestazione). In allegato va inserita la copia del verbale, nonchè il materiale utile a supportare la richiesta. Entro 120 giorni dalla ricezione degli atti sarà decretato l’accoglimento o il rigetto, correlato delle ragioni che hanno spinto verso tale decisione.
Il rifiuto del ricorso deve essere esplicito
Qualora il soggetto convinto di aver subito lesione ne faccia domanda, è attesa l’udienza degli interessati. L’assenza invece di un’ordinanza entro i termini previsti equivale all’approvazione del ricorso, secondo la logica del meccanismo di silenzio assenso. Se viene invece ricevuto il rifiuto, assieme all’ingiunzione di pagamento della sanzione, quest’ultima deve essere comunicata entro 150 giorni. Il soggetto avrà 30 giorni per pagare. Il rifiuto non impedisce tuttavia di avviare la contestazione davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica, versando 43 euro.