Il bollo dell’auto è uno dei tributi a più alto tasso di “dimenticanza” fra la miriade dei quali siamo immersi nel quotidiano. La sua scadenza legata alla data di immatricolazione dell’auto, se nuova, o alla scadenza del bollo dell’anno precedente se già circolante, non aiuta la memoria del povero contribuente nel rispettare la puntualità del pagamento. Ma cosa succede quindi se mi dimentico di pagare il bollo? Vediamolo nel dettaglio.
Multe e penali per i ritardi nel pagamento
Il Bollo auto, o per meglio dire tassa di circolazione, è un tributo di possesso e quindi deve essere pagato dal proprietario di un veicolo a prescindere che questo circoli effettivamente sulle strade o meno. Unici casi di esenzione – oltre a quelli previsti dalla legge per le vetture d’epoca e per particolari categorie di veicoli e di proprietari – sono quelli relativi alla vendita, distruzione o furto del veicolo per i quali la connessa registrazione dell’evento al PRA causa l’immediata cessazione del dovere di pagamento. Va inoltre ricordato che il bollo è un tributo di competenza regionale e pertanto agli enti locali sono lasciate le definizioni dei contorni “pratici” della sua riscossione, verifica ed anche del suo costo: pertanto a regioni diverse corrispondono, nell’ambito della legge quadro nazionali, applicazioni e regolamenti diversi. In generale, in caso di ritardo nel pagamento, il proprietario insolvente incorre in una maggiorazione dell’importo dovuto sotto forma di una multa e di una quota di interessi di mora, entrambe calcolate in base al ritardo accumulato. Come accennato, anche l’attuazione di questa regola generale è di competenza regionale, ma in quasi tutte le regioni vige la prassi secondo cui per un ritardo da 1 a 30 giorni la multa è pari al 2,5% della tassa più un interesse dell’1% annuo calcolato per i giorni di ritardo effettivi; se il ritardo è fra i 30 giorni e l’anno, la multa sale al 3% mentre la quota interessi rimane invariata, mentre se il ritardo supera l’anno, l’ammontare della multa varia dal 10% a 30% a seconda della regione oltre alla solita quota interessi.
La prescrizione del pagamento del bollo
Una volta effettuato il pagamento, la ricevuta non deve essere più esposta o conservata a bordo del veicolo – fatta eccezione per i ciclomotori – ma la sua conservazione è comunque una buona norma da rispettare per prevenire la necessità di esibirla in caso di contenziosi. Abbiamo quindi visto cosa succede in caso di ritardo “normale” nel pagamento. In caso di situazioni più “scabrose” invece, il termine fondamentale che regole le diverse situazioni è quello dei tre anni. Infatti, dal lato dell’Ente Pubblico, se il pagamento non viene effettuato per tre anni consecutivi, l’Automobil Club può disporre la cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico con conseguente ritiro della targa e della carta di circolazione ed, evidentemente, l’impossibilità per lo stesso di essere utilizzato. Per circolare, il veicolo deve essere reimmatricolato nuovamente, devono essere regolate tutte le pendenze di pagamento e risolte le necessità burocratiche del caso. Ma tre anni è anche il termine di legge allo scadere del quale il pagamento del bollo cade in prescrizione: in particolare le norme stabiliscono che la regione non può più esigere il tributo se sono trascorsi tre anni dalla conclusione dell’anno in cui questo doveva essere pagato (in pratica, dopo quattro anni dalla data di scadenza dello stesso).
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