Muoversi in auto può rivelarsi un’esperienza spiacevole. Come evidenzia l’Ivass, gli incidenti fantasma capitano più frequentemente di quel che si pensa. Ecco alcuni utili dritte per difendersi dalle accuse infondate.
Come farsi valere
Anzitutto, sappiate che è obbligo della vostra assicurazione tenervi al corrente se un’altra compagnia ha comunicato la denuncia. Negate, senza esitazioni, il fatto, se non sussiste. È comunque possibile che la pratica venga sbrigata in fretta e furia, addebitandovi, senza pensarci due volte, l’incidente, con conseguente malus della classe di merito. Chiedete che il contratto venga riclassificato. La compagnia glissa? Inviatele un reclamo entro 45 giorni. Ancora nessuna risposta? Contattate direttamente l’Ivass.
Appello al tribunale
Alla compagnia avete spedito la vostra dichiarazione di estraneità. Eppure, dalla gestione del sinistro emergono vostre responsabilità. Sebbene la disputa competa alla compagnia, è vostro diritto prendere visione degli atti e, una volta conclusa la pratica, appellarvi all’autorità giudiziaria. Gli incidenti fantasma costituiscono una serie minaccia, già trattata nel 2012. L’Ivass inviò allora una circolare alle assicurazioni per redarguirle sul loro comportamento. Ecco il testo: “In molti casi l’assicurato viene a conoscenza del sinistro fantasma solo al momento in cui riceve l’attestato di rischio che riporta il sinistro e l’applicazione del malus”.
Richiamo all’ordine
Questo abitualmente accade perché “l’impresa invia al proprio assicurato la comunicazione del sinistro mediante sistemi di spedizione che non danno certezza della ricezione. Non ricevendo dall’assicurato la tempestiva notizia di disconoscimento del sinistro l’impresa procede, sulla base del meccanismo di silenzio/assenso“ alla liquidazione del sinistro. Per tutelare il proprio cliente, è demandato alle compagnie di “adottare procedure di comunicazione agli assicurati dell’informativa sulla apertura di sinistri a proprio carico, mediante sistemi di spedizione che diano certezza della ricezione della informativa”. E bloccare la pratica qualora il sinistro non sia in realtà accaduto.