Bere e rimettersi al volante. Se prima era pericoloso, figurarsi ora. Tre sentenza dei giudici inchiodano i colpevoli di guida in stato d’ebbrezza.

ART. 186 C.D.S.

La prima sentenza (numero 38203/2016) è della Cassazione. Riguarda un guidatore che voleva evitare la super-multa sostenendo di aver sì causato un incidente, ma senza coinvolgere altri veicoli, essendo andato solo fuori strada. Secondo il Codice della Strada (articolo 186, comma 2-bis) l’ubriaco al volante vede le sanzioni raddoppiate (3.000 euro) e subisce il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni. Laddove al conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, la patente è sempre revocata.

DECORRERE DEI TRE ANNI

Per gli ermellini , un sinistro è “qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli”. Andando quindi a sbattere contro un muro, un palo della luce, un’altra macchina, oppure contro lampioni o cartelli. Desta polemiche la revoca della patente per guida con oltre 1,5 g/l e avendo causato un incidente. Un automobilista sosteneva che debbano passare tre anni da quando la sentenza passi in giudicato. Secondo il TAR Veneto (sentenza 1014/2016) l’interpretazione corretta del comma 3 ter dell’articolo 219 del Codice della Strada è un’altra: i tre anni si contano dalla data di contestazione della violazione. Ossia da quando la Polizia ferma l’ubriaco e gli fa il test.

CONFISCA

Va da uno a due anni la sospensione della patente per gli ubriachi (oltre 1,5 g/l). Durata raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. Con la sentenza di condanna è immancabilmente disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato. A meno che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. La macchina viene contestata? Niente confisca, diceva un automobilista beccato ubriaco. Secondo la Corte d’appello di Trento (sentenza 125/15), “è assoggettabile a confisca il veicolo in comproprietà con un terzo in quanto la presunzione di assoluta pericolosità insita nella disponibilità del bene rimanga integra nel caso di comproprietà con persona estranea al reato”. Il provvedimento scatta perciò comunque.

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