Posta dalle compagnie assicurative, la clausola anti-avvocato ha fatto particolarmente discutere. Polizze non più valide col bollettino 46 del 27 dicembre 2016 per l’Antitrust.
IL POMO DELLA DISCORDIA
La polemica parte con l’Allianz che nel 2014 aveva stabilito una clausola speciale: “Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica”. Laddove firmi, l’automobilista si impegna a non affidare la gestione del danno a “soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (avvocati e simili)”. Impegnandosi a ricorrere preliminarmente alla “procedura di conciliazione paritetica“ quando l’ammontare del danno non supera i 15.000 euro. In cambio, l’impresa applica lo sconto del 3,5% sulla Rca. Se l’assicurato vìola questo impegno, scatta una penale di 500 euro, da detrarsi al risarcimento. Clausola diversa dal 1° aprile 2016: se il guidatore viola questo impegno va incontro a una penale pari al 20% del valore del sinistro; limite massimo di 500 euro da detrarre al risarcimento.
SCARICO DI RESPONSABILITA’
Pezzi da novanta Rca decisi a presentare reclamo all’Ivass, ritenutosi incompetente in materia. Pratica trasmessa all’Antitrust, nella consultazione del Garante sono giunte osservazioni da cinque associazioni consumatori: Associazione danneggiati e utenti assicurativi (Aduas), Assoutenti, Casa del Consumatore, Codici, Movimento consumatori. Più le osservazioni di tre organismi di categoria: Sindacato Italiano Periti assicurativi (Sipa), Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali Italiani (Cupsit) e Organismo unitario dell’avvocatura Italiana (Oua).
CONTRO LA COSTITUZIONE
Clausola vessatoria secondo il Garante, ai sensi del Codice del Consumo. Riconosciuto per la maggioranza dei clienti uno sconto sul premio assicurativo limitato. Importo di gran lunga inferiore rispetto all’ammontare della penale. Un illecito civile danneggia il cliente e la stessa previsione di una clausola penale appare ingiustificata. Limitare la facoltà di rivolgersi a un avvocato, sostiene l’Antitrust, va contro gli insegnamenti della Cassazione e la Costituzione che all’articolo 24 tutela la difesa. La clausola non risulta infine formulata in modo chiaro e comprensibile. Spetta adesso alla compagnia presentare ricorso contro il Garante al TAR.