La circolazione degli autoveicoli che hanno obbligo di registrazione al PRA è soggetta, come è noto, al corredo del mezzo con alcuni documenti essenziali che permettono il suo regolare utilizzo, sia in relazione alla idoneità del conducente alla guida, sia per attestare come il veicolo stesso sia in regola rispetto a tutte le norme – giuridiche, assicurative e di sicurezza – prescritte dal Codice della Strada e dalle leggi ad esso collegate. Se però il Libretto di Circolazione o la Patente di Guida – solo per citarne i due più noti – sono documenti indispensabili per la circolazione stessa e devono quindi essere sempre presenti nel veicolo durante il suo utilizzo, il Certificato di Proprietà (o CdP) – che ha sostituito il vecchio “Foglio Complementare” – non è necessario per circolare, caratteristica questa che lo rende molto più “facilmente dimenticabile” rispetto ai suoi “simili”. Insomma, in poche parole è piuttosto facile perderlo. Si tratta tuttavia di un documento non meno importante degli altri, perché ha la fondamentale funzione di attestare lo stato “giuridico” del veicolo, ovvero di identificare in maniera puntuale il suo proprietario: per questo è indispensabile per accedere a qualunque servizio fornito dal Pubblico Registro Automobilistico, come ad esempio il passaggio di proprietà che non può essere perfezionato in mancanza del CdP.
La sostituzione del certificato di proprietà
Ed eccoci quindi al malaugurato caso di cui il nostro articolo intende occuparsi specificamente, ovvero quello dello smarrimento, del furto o semplicemente dell’accidentale deterioramento del Certificato di Proprietà e della necessità della sua sostituzione. Il primo ed indispensabile passo per accedere alla procedura di produzione del duplicato da parte del PRA, è quello della denuncia di furto/smarrimento che deve essere obbligatoriamente effettuata presso un Comando di Polizia o una Stazione dei Carabinieri. Il CdP è infatti un documento “ufficiale” e come tale la sua scomparsa deve essere notificata “formalmente” attraverso l’istituto della denuncia. Occorre precisare che tale denuncia può essere effettuata anche da un soggetto diverso dall’intestatario del veicolo, purché questi sia chiaramente identificato nel verbale redatto dall’ufficiale di Pubblica Sicurezza. Con la copia del verbale di denuncia, è quindi possibile effettuare la richiesta del duplicato presso l’Agenzia Territoriale dell’Aci che cura nella zona di immatricolazione del veicolo il Pubblico Registro Automobilistico. In questo caso, però, tale richiesta può essere fatta solo ed esclusivamente dall’intestatario del veicolo, munito di regolare documento di identità. Tale regola conosce deroghe solo in casi specifici: può essere richiesti dagli eredi in caso di decesso dell’intestatario o dall’eventuale acquirente del veicolo. In questi due casi tuttavia, la richiesta di duplicato può essere effettuata solo contestualmente al passaggio di proprietà che designa i nuovi richiedenti come intestatari. La procedura prevede quindi la compilazione e sottoscrizione di un apposito documento, denominato NP3C, in doppio originale, da parte dell’intestatario, in distribuzione gratuita presso gli STA delle unità territoriali ACI (PRA) e degli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (UMC). Infine, i costi: l’intera operazione ha un costo limitato agli emolumenti ACI di 13,50 euro. Attenzione però, in caso di richiesta per deterioramento, occorre pagare anche una imposta di bollo di 48 euro.