Solo chi fa sbaglia. I vecchi proverbi colgono ancora nel segno. E lo stesso vale alla guida: chiunque prima o poi finisce coinvolto in un incidente. Togli lo sguardo un attimo dalla strada ed il danno è fatto. O magari, senza che tu ne abbia responsabilità, vieni tamponato. Vale dunque la pena conoscere l’attestato di rischio.
Attestato di rischio: cos’è
L’attestato di rischio è il documento, dalla validità quinquiennale, che prova il verificarsi o meno di sinistri nel corso degli anni del sottoscrittore della polizza RCA (auto e motoveicoli), oltre alla classe di Conversione Universale (cioè il parametro che indica la posizione nella scala di valori bonus-malus). All’interno dello stesso certificato è sempre indicata pure la categoria di provenienza e di assegnazione della compagnia. A ogni modo, è opportuno fare riferimento alla CU per calcolare un preventivo, possibile anche in seguito a una lunga interruzione del rapporto.
Attestato di rischio: come riceverlo
I clienti dal primo luglio 2015, come disposto dall’art. 134 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo n. 209/2005), non hanno più diritto a un originale cartaceo della dichiarazione, ma la possono trovare, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, all’interno dell’apposita “area cliente” sui siti della propria compagnia assicurativa. Per eseguire l’accesso a tale sezione è richiesta l’apposita registrazione e l’inserimento dei propri dati, compreso l’indirizzo e-mail.
Attestato di rischio: la copia cartacea non ha valore legale
Lo stesso modulo viene inoltre depositato in una nuova banca dati gestiti dall’Ania. Sotto il controllo dell’Ivass, ha diritto ad accedervi anche l’eventuale nuovo fornitore di copertura. Permesso così l’invio telematico, pure via e-mail e app per smartphone o tablet. Chi firma contratti tramite intermediari, nella maggior parte dei casi un agente, ha inoltre facoltà di chiederne una copia. Servizio senza valore legale, ma utile a puro titolo informativo.