Carvertising: auto gratis? Da oggi si può

Altroconsumo mette però in guardia per le leggi in vigore.

Carvertising

Comprare un’auto gratis? Da oggi si può. A chi ha come priorità assoluta il risparmio si rivolge Carvertising. Questo servizio permette di ricevere un’auto senza pagarla, a patto che la carrozzeria venga utilizzata come pannello pubblicitario. La formula è diretta anche a chi è proprietario di una vettura e vuole guadagnare facendo applicare dei banner. Inoltre si può avere anche un contributo per l’assicurazione Rc Auto (circa 100 euro al mese) e per il carburante (fino a 50 euro mensili). Il bollo resta invece a carico dell’acquirente.

Carvertising: rimborso di quasi 10mila euro

Altroconsumo pone in luce però anche i limiti della formula. Innanzitutto, sono acquistabili solo alcuni specifici modelli, presso concessionari convenzionati. Inoltre il prezzo dell’auto non viene talvolta restituito integralmente, anzi, più spesso viene corrisposto un rimborso fino a 9.500 euro, restituiti a rate, nell’arco di cinque anni. Il diritto al rimborso decade se il cliente viola una dei suoi obblighi, per esempio altera o danneggia gli spazi pubblicitari.

Carvertising: visita dal carrozziere obbligatoria

L’utente è vincolato a portare l’auto a un carrozziere convenzionato, per far apporre le pubblicità, che può variare a seconda di chi acquista gli spazi. L’operazione ha un costo preciso: circa 100 euro mensili per 60 mesi (intorno ai 5.500 euro in cinque anni). Importo tutto a carico dell’automobilista. Che deve inoltre postare almeno due selfie a settimana con la propria auto durante la normale attività quotidiana. L’azienda sponsor avrà inoltre diritto a scegliere i driver in base alla loro età, interessi e tragitti solitamente percorsi nella città.

Carvertising: diatriba legale

Occhio: la legge nel nostro Paese vieta ai privati la pubblicità sulle auto per conto terzi. Ecco cosa dice l’articolo 23 del Codice della Strada e il regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495), che all’articolo 57 comma 1 specifica che “L’apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita […] unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso. […] Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l’apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo”. Nel comma 2 si legge poi: “La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea, ad eccezione dei taxi […]”.

 

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