Prima si vende, quindi si radia ed esporta il veicolo. L’iter viene ignorato? Al vecchio proprietario pagherà ancora il bollo ed eventualmente l’assicurazione, se l’auto circola. In Italia funziona così dal 2014, quando una circolare Aci (protocollo n. 4202 del 3 luglio 2014) entrò in vigore. Esaminiamo la vendita auto all’estero.
Domanda e costi
La richiesta va effettuato allo Sportello telematico dell’automobilista, presente in ogni ufficio Aci, negli uffici della Motorizzazione civile e anche nelle agenzie di pratiche auto. Se non viene firmata davanti al funzionario, è necessaria la copia di un documento d’identità dell’intestatario. I costi sono: 13,50 euro di emolumenti Aci; 32 euro d’imposta di bollo; 10,20 euro di diritti Motorizzazione per le sole esportazioni interne all’UE; 1,80 euro di bollettino postale. Sprovvisti del certificato di proprietà, si deve usare un modulo chiamato NP3C, l’imposta è di 48 euro. Un altro centinaio di euro va sborsato, se ci si rivolge ad un’agenzia di pratiche auto.
I documenti
L’esportazione in uno Stato dell’Unione europea impone la presentazione, al Pra, di vecchie targhe, libretto e certificato di proprietà. Se l’immatricolazione non è ancora avvenuta all’Aci, bisogna inoltre allegare la fotocopia del documento di trasporto. Per i Paesi extra-comunitari, in caso di mancata reimmatricolazione e lettera di trasporto, si può consegnare una fotocopia della bolla doganale oppure la vidimazione della dogana estera, sulla carta di circolazione italiana o sul certificato di proprietà. Occorre la copia della carta di circolazione estera, o una dichiarazione dell’autorità straniera di avvenuta importazione, se la vettura è, invece, già stata reimmatricolata.
Casi particolari
Sono scritti in lingua straniera? Va allegata la certificazione di un ufficio giudiziario (“traduzione asseverata”). Qualora il veicolo in questione venga venduto ad un concessionario estero basta una sua attestazione di avvenuta importazione, corredata da copie del documento di trasporto e della fattura. Se un fermo amministrativo grava sull’auto, andrà prima cancellato, saldando le somme dovute. Servirà l’assenso del creditore o dell’autorità nelle situazioni di ipoteca, sequestro o pignoramento.
Pagamento dell’IVA
Il regime del margine è applicabile, nel momento della rivendita, solo sulla differenza tra prezzo di vendita e d’acquisto del veicolo. Ma a determinati vincoli: l’acquirente si trova in uno stato membro UE, che applica tale regime. La fattura da emettere, senza scorporare l’IVA, indicherà la dicitura “Regime del margine – beni usati”. Per tutti gli altri casi, andrà trascritto il margine non imponibile, seguito dalla dicitura “Operazione non imponibile” e le relative norme di legge.