Sui bolidi di grossa cilindrata grava, da inizio decennio, il superbollo. L’imposta, riscossa dall’agenzia delle entrate, è stabilita in base a un predefinito calcolo.
Addizionale erariale di 20 euro
Varata nell’estate 2011 dal governo Berlusconi, e successivamente soggetta ad alcune modifiche con Monti, la norma prevede un addizionale erariale pari a 20 euro ogni kilowatt eccedente la soglia dei 185 kW(248 CV). Sono tenuti al pagamento, oltre al proprietario, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (leasing). Indicato comunque uno “sconto” in relazione all’anzianità.
Fa fede la data di immatricolazione, a meno che…
“L’addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento (cioè, rispettivamente, a 12, a 6 e a 3 euro/kW) e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione”. L’Agenzia delle entrate, viste le difficoltà nell’interpretare la disciplina, precisa innanzitutto che la costruzione, salvo prova contraria, coincide con la data di immatricolazione. Sostanzialmente, a meno che non si disponga di un documento che comprovi la fabbricazione del mezzo in data antecedente, fa sempre fede la data di prima immatricolazione, anche all’estero, riportata sulla carta di circolazione.
Esenzioni
Rispetto invece alle riduzioni, esse decorrono sempre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di produzione. Richiesto il cosiddetto “Modello F24 elementi identificativi”, che limita a effettuare il versamento presso istituti bancari e uffici postali. Il documento è possibile stamparlo, una volta compilato, dal sito www.agenziaentrate.it. La sovrattassa non è dovuta comunque nei casi in cui la vettura sia soggetta a esenzione dal bollo ordinario. Un trattamento favorevole che riguarda i modelli storici, rubati, demoliti e così via.