
Si stima siano almeno quattro milioni i veicoli che circolano sulle strade italiane sprovvisti di copertura assicurativa. Che cosa succede in caso d’incidente con un’auto non assicurata? Si può richiedere un risarcimento al Fondo di garanzia per le vittime della strada gestito dalla Consap (Concessionaria Servizi Pubblici Assicurativi). Questo ente, previsto dall’Articolo 285 del Codice delle Assicurazioni Private, è gestito dalle stesse compagnie che versano il 2,5% di ogni premio in un fondo comune.
IN QUALI CASI SI PUO’ ACCEDERVI? – Al Fondo di garanzia per le vittime della strada gli assicurati possono chiedere un risarcimento, per danni a cose e a persone, nei seguenti casi:
- in caso di sinistro con un veicolo identificato, ma sprovvisto di polizza assicurativa;
- in caso di sinistro con veicolo non identificabile, ossia che lascia il luogo dell’incidente fuggendo;
- incidenti con auto assicurate con compagnie poste in liquidazione coatta amministrativa;
- sinistri con veicoli che circolano contro l’evidente volontà del proprietario;
- incidenti con auto immatricolate in un altro Paese dell’Unione Europea.
COME RICHIEDERE UN RISARCIMENTO? – Presentare la richiesta di risarcimento è molto semplice. Basta inviare una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Consap, Via Yser 14, 00198 Roma. La stessa richiesta deve essere inviata con le medesime modalità a l’Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) che ogni tre anni individua le compagnie chiamate a liquidare fattivamente il risarcimento per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Per presentare la richiesta ci sono due anni di tempo.
TEMPI DI EROGAZIONE E MASSIMALI – Il Fondo di garanzia per le vittime della strada nel 2007 ha abolito la “fastidiosa” franchigia di 500 euro e attualmente ha un massimale di 5 milioni per i danni alle persone e di un milione per quelli alle cose. Il Fondo di garanzia ha tempi alquanto lunghi per erogare il risarcimento, dovendo controllare con dovizia di particolari le dinamiche dell’incidente.