Bollo auto: quando non si è tenuti a pagare la tassa, termini per decadenza e prescrizione

Vediamo quali sono le situazioni in cui il pagamento del bollo auto non è dovuto e quando parte la prescrizione

Il bollo auto è una tassa spesso discussa e di cui periodicamente si parla di una possibile abolizione. In attesa che questo avvenga davvero, sono però previste alcune situazioni in cui non è necessario pagare.

Quando è prevista la decadenza

Il bollo auto prevede un termine di decadenza che non deve essere superiore ai due anni dalla data di scadenza. La cartella esattoriale deve essere infatti notificata da Equitalia entro due anni da quando essa ha ricevuto il ruolo da parte dell’ente titolare del tributo. La data di consegna del ruolo è indicata nel dettaglio della cartella di pagamento.

Quando la richiesta di pagamento è illegittima

Esistono però anche situazioni in cui il pagamento del bollo auto non è dovuto. Questo può valere ad esempio se l’utente ha venduto o ha subito il furto della vettura. In questi casi è possibile richiedere l’annullamento della tassa. Per farlo è necessario presentare all’ente titolare del credito la relativa documentazione che attesti il passaggio di proprietà del mezzo o la perdita di possesso dello stesso. Se il ricorso dovesse essere respinto, è possibile presentare richiesta alla Commissione Tributaria Provinciale.

Se invece l’automobilista ha subito il fermo del veicolo da Equitalia può continuare a utilizzare il mezzo se dimostra che esso è necessario per la sua professione. Questa procedura deve essere effettuata entro 30 giorni dall’avviso di pagamento.  In alternativa, l’automobilista può richiedere la rateazione del debito. Se la dmanda viene accettata Equitalia non può procedere con il fermo auto.

Quando la tassa cade in prescrizione

Se hai dimenticato di effettuare il pagamento del bollo auto non sempre è necessario versare l’importo con l’aggiunta della mora. Secondo quanto indicato nei giorni scorsi da “Il Messaggero”, infatti, se la scadenza risale a tre anni prima la tassa cade in prescrizione. A confermarlo è l’articolo 1, comma 163, della legge 296/06. Qui viene indicato che il titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Effettuare il calcolo è piuttosto semplice. il termine, infatti, non decorre dal giorno in cui il bollo è dovuto, ma dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nel caso in cui in questo arco di tempo l’automobilista dovesse ricevere la cartella esattoriale il conteggio non sarà però più valido. In questi casi, infatti, non c’è possibilità di sperare nella prescrizione. Se si provvede a pagare entro 12 mesi la maggiorazione prevede il cosiddetto “ravvedimento operoso” con sanzione ridotta. Se si superano i 12 mesi si passa invece al 30% degli interessi.

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