Semaforo rosso: come annullare la multa

La Cassazione sancisce che spetta al guidatore dimostrare errori o malfunzionamenti.

Semaforo rosso

Multa con semaforo rosso? Spetta al trasgressore provare errori o malfunzionamenti del dispositivo di rilevazione fotografica e smentire pertanto le immagini che mostrano l’infrazione e il verbale di collaudo stilato al momento del montaggio dell’apparecchio. La Corte di Cassazione (sentenza n. 11574/2017) solleva l’amministrazione da ogni responsabilità.

Semaforo rosso: ricorso del Comune avverso

Nel caso specifico, era stata data ragione annullata al guidatore. Il dispositivo Vista Red installato non risultava in regola coi requisiti richiesti per l’omologazione. Il Comune presentava ricorso alla Corte di Cassazione. Non ammetteva che la multa elevata dalla Polizia Locale al trasgressore fosse stata annullata. Il giudice d’appello era giunto a tale conclusione ritenendo che spettasse all’Amministrazione provare che fosse stata posta particolare attenzione al montaggio del sistema. Suo compito, pertanto, accertare la specifica valutazione dell’idoneità delle strutture di sostegno in relazione alle condizioni di impiego. Pensava inoltre che fosse onere dell’amministrazione indicare le modalità di posizionamento e ubicazione. Questi, sosteneva il giudice d’appello, costituivano gli elementi fondanti della pretesa sanzionatoria.

Semaforo rosso: la sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione dà un’altra interpretazione: “La decisione è viziata – recita la sentenza -, in quanto il giudice di appello ha ritenuto (per giunta con una motivazione del tutto illogica) che l’Amministrazione fosse gravata da un onere probatorio che la normativa invece non richiede perché l’elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è la documentazione fotografica dell’infrazione, rilevata con apparecchiatura omologata, mentre è onere di chi propone opposizione alla sanzione indicare in concreto sotto quale profilo l’apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti, di installazione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione e come le eventuali mancanze possano avere inciso sulla rilevazione; inoltre il giudice di appello ha completamente omesso di considerare il verbale di collaudo, effettuato l’1.12.2006, ossia poco più di due mesi prima della rilevazione dell’infrazione (15/2/2007), con il quale era verificato il regolare funzionamento e regolare installazione dell’apparecchiatura”.

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