L’inerzia della Pubblica Amministrazione non basta per spuntarla contro un’ordinanza-ingiunzione del Prefetto come stabilisce la Corte di Cassazione, nemmeno dinnanzi al ricorso autovelox.
LA SENTENZA
Mediante la sentenza n. 12160, depositata il 14 giugno 2016, la VI sezione civile respinge tutti i motivi di ricorso di un automobilista torinese, che dopo aver tentato di farsi annullare l’ingiunzione del Prefetto dal Giudice di Pace e dal Tribunale, aveva tentato la carta della Suprema Corte. Il conducente confidava soprattutto nel fatto che la prefettura non si fosse costituita nel giudizio di primo grado. Non prodotto quindi il verbale dei vigili su cui era basato il suo provvedimento. Al contrario di quanto auspicato, nullità generale dell’intero procedimento sanzionatorio, gli Ermellini propongono un ragionamento alternativo. Se la P.A. non deposita la documentazione che sorregge il procedimento sanzionatorio, il giudice gliela può far produrre oppure decide con quello che ha. E nel caso particolare ha scelto contro il guidatore.
LA P.A. NON DEVE GIUSTIFICARSI
Il caso specifico prevedeva la sanzione da autovelox, contestata davanti al Prefetto. Impugnazione avvenuta poi dinnanzi a Giudice di Pace, Tribunale e Suprema Corte. Cinque i motivi di ricorso presentati a quest’ultima. Il primo, inerente la mancata produzione del verbale della polizia locale: poiché il Prefetto non lo aveva prodotto in primo grado, tutto il procedimento avrebbe dovuto essere considerato nullo. Il secondo era invece basato sulla tardività dell’emissione dell’ingiunzione, oltre i 180 giorni. Il terzo motivo denunciava la mancanza della presegnalazione dell’autovelox, della quale la prefettura non aveva mai dimostrato l’esistenza. Quarto e quinto motivo, riguardavano vizi formali, circa la mancanza di sottoscrizione autografa di verbale e ingiunzione del Prefetto. Secondo la Cassazione spetta al ricorrente motivare e provare che la sanzione è ingiusta, non è la P.A. che deve dimostrare la propria diligenza nella sua irrogazione.