La prescrizione di una multa stradale consiste nel diritto che lo stato esercita nel riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie: questa norma è indicata nell’articolo 209 del codice della strada ed è regolata dall’articolo 28 della legge 24 novembre 1981 n.689, che sancisce il termine di riscossione in cinque anni dal giorno in cui la violazione è commessa. Secondo quanto riportato dal comma 153 dell’articolo 1 della Finanziaria del 2008, gli agenti adibiti alla riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, inscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada per i quali la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.
TUTTO CIO’ COSA SIGNIFICA – In parole povere si è obbligati a pagare comunque entro cinque anni dalla notifica, che può essere ripresentata negli anni a seguire ed avere nuova validità quinquennale, ma gli enti di riscossione sono comunque obbligati ad inviare la cartella esattoriale (con anno di riferimento del debito, data del ruolo e interessi di mora) nell’arco di due anni: facendo riferimento ad esempi pratici, se prendi una multa in data 25/11/2015 e la notifica avviene il 25/12/2015 con relativo invio della cartella il 25/11/2016 devi pagare; se prendi una multa in data 25/11/2015 e la notifica avviene il 25/11/2019 con relativo invio della cartella entro il 25/10/2017 devi pagare.
ECCEZIONI E CONFERME – N.B. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile: ogni volta che è ripresentata notifica di pagamento, nei termini stabiliti, essa ha una nuova validità quinquennale (es. se prendi una multa il 25/12/2015 e la notifica arriva il 25/12/2019, decorre fino al 25/12/2024 se non è nuovamente ripresentata). Per stabilire se il termine di prescrizione è stato rispettato, nel caso di notifica, è opportuno verificare la data di invio della richiesta, mentre nel caso di semplice raccomandata A/R si considera la data di ricezione.