Precedenza di fatto: l’eccessività velocità non è una scusante

Netta la posizione presa dalla Cassazione: la velocità elevata non sottrae responsabilità nella precedenza di fatto.

La Cassazione ha chiarato i limiti della precedenza di fatto. Richiamati con sentenza n. 53304/16 i principi che devono regolare la determinazione della responsabilità negli incidenti stradali che avvengono agli incroci in cui vige un obbligo di precedenza.

A chi sbaglia meno

Coinvolte nel caso un veicolo che aveva effettuato una svolta a sinistra prendendosi la precedenza, benché avesse l’obbligo di concederla (precedenza di fatto). Parte avversa un altro che marciava su strada privilegiata ma a velocità eccessiva. In primo grado il conducente che aveva effettuato la svolta era stato assolto dall’imputazione di lesioni colpose, e così pure in appello. Ma gli Ermellini ora accolgono il ricorso dell’altro conducente.

Cosa prevede la recedenza di fatto

Il ricorrente aveva proposto tre motivi di ricorso la sentenza di appello: l’errata interpretazione dell’art. 145 C.d.S.; l’illogicità nella ricostruzione della dinamica del sinistro; l’ingiustificato rifiuto dei giudici di appello di esperire una nuova perizia tecnica. Coglie nel segno il secondo motivo. Secondo la Corte il ragionamento del giudice di appello “cristallizza il problema causale all’attimo dell’impatto tra i due veicoli, ma non esplora affatto i termini e l’ambito delle condotte dovute”. Fatta luce sulla concetto di “precedenza di fatto”. Secondo la giurisprudenza è quella di chi compie la manovra con tanto anticipo da consentirgli di effettuare l’attraversamento senza collisioni e “senza che il conducente cui spetta la precedenza sia costretto a manovre di emergenza, o a rallentare, oltre ai limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi”.

Serve “prudenza e diligenza”

Chi impegna un incrocio pur essendo onerato da obbligo di precedenza “deve usare prudenza e diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall’obbligo di rallentare in prossimità dell’incrocio, giacchè l’eccessiva velocità di questi ultimi…può rappresentare soltanto una causa concorrente dell’incidente” (Cass. n. 240899/08).

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