La disponibilità di un posto auto condominiale è soggetta non solo ai regolamenti interni del condominio, ma anche a specifiche leggi in materia. Per comprendere pienamente le dinamiche relative alla vendita di un posto auto in condominio, è necessario analizzare l’evoluzione delle leggi che lo riguardano. In questo contesto, possiamo suddividere la storia della vendita dei posti auto in condominio in tre periodi: ante 1967, tra il 1967 e il 2005, e post 2005. Ciascuno di questi periodi ha visto un evolversi delle leggi e delle modalità di approccio a questa tematica, il che rende necessaria una comprensione precisa delle relative dinamiche per poter procedere correttamente nella vendita del proprio posto auto in condominio.
Costruzione edificio condominiale prima del 1967
I parcheggi condominiali costruiti prima del primo settembre 1967 sono esenti da qualsiasi tipo di restrizione legislativa. Ciò è dovuto all’assenza di normative riguardanti la costruzione dei posti auto in quel periodo storico. Pertanto, chi è proprietario di un parcheggio o di un’abitazione costruita prima di tale data, può liberamente vendere o affittare il proprio spazio di parcheggio, anche se disgiunto dall’unità immobiliare a cui appartiene. Il proprietario può concedere in locazione il box auto o il posto auto a un individuo fisico che non risiede nella stessa zona.
Costruzione edificio condominiale tra il 1967 e il 2005
Nel periodo tra il primo settembre 1976 e il 16 dicembre 2005, era obbligatorio realizzare posti auto all’interno del contesto condominiale, proporzionali alla cubatura dell’edificio in questione. Questa normativa è stata introdotta a seguito dell’aumento del numero di veicoli sulle strade durante gli anni 80. Di conseguenza, gli enti competenti hanno reso obbligatorio per i costruttori di aumentare il numero di parcheggi disponibili. In sintesi, questo periodo storico ha visto la creazione di posti auto proporzionali alle dimensioni degli edifici condominiali.
La vendita o la concessione in locazione a terze parti è possibile solo se espressamente prevista nella documentazione di costruzione, in tal caso i posti auto potrebbero essere svincolati dalla residenza. Per evitare eventuali problemi, è fortemente consigliabile verificare la documentazione relativa al proprio immobile, come ad esempio il rogito, per determinare se il parcheggio o box auto sia vincolato all’immobile e, di conseguenza, se possa essere venduto o concesso in locazione.
Costruzione edificio condominiale dopo il 2005
La Legge 28 novembre 2005, n. 246, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1 dicembre 2005, stabilisce che i proprietari di posti auto realizzati dopo il 16 dicembre 2005 possono vendere autonomamente i loro parcheggi all’interno di un complesso condominiale, senza essere vincolati dalla vendita dell’appartamento associato. Tuttavia, se le aree di parcheggio sono considerate parti comuni del condominio, è necessario il consenso di tutti i condomini che ne detengono una porzione. Questa informazione può essere verificata tramite il rogito oppure consultando il regolamento condominiale, che definisce le parti comuni e le modalità di utilizzo.
La Legge Tognoli
Nell’ambito immobiliare, la costruzione di posti auto può essere effettuata in momenti differenti rispetto alla realizzazione dell’edificio. La Legge Tognoli, introdotta alla fine degli anni 80, ha permesso la costruzione di posti auto all’interno di complessi condominiali anche dopo la costruzione dell’edificio stesso. Per verificare se un posto auto è soggetto a tale legge, è consigliabile effettuare una ricerca approfondita.
Per quanto riguarda la vendita di un posto auto, è importante comprendere il periodo storico in cui è stato costruito l’edificio e il relativo posto auto. La consultazione del rogito dell’edificio può fornire informazioni sulle parti comuni e sulla data di costruzione, determinando la libertà o il vincolo del proprietario nella vendita. Ad esempio, i proprietari di abitazioni costruite dopo il 2005 possono vendere liberamente il proprio posto auto, mentre per i periodi storici precedenti è necessario verificare il regolamento condominiale.