La polizia non è obbligata ad attendere l’omologazione degli strumenti
per verificare copertura assicurativa e revisione periodica. È sufficiente utlizzare quelli esistenti e contestare immediatamente la violazione, oppure, laddove ciò non sia possibile, invitare il proprietario del veicolo non fermato a presentarsi in ufficio.
Omologazione non necessaria
Lo ha precisato il Ministero dell’Interno con la circolare n. 300/A/6822/16/127/9 del 5 ottobre 2016. Come riporta StudioCataldi.it, l’omologazione o l’approvazione non sono necessari qualora i medesimi dispositivi vengano utilizzati con la contestuale presenza dell’organo accertatore. In questa circostanza il dispositivo è semplicemente uno strumento del quale gli organi di polizia stradale si servono per effettuare dei controlli.
Dispositivi ausiliari
Pertanto, nell’ambito dell’attività di accertamento effettuata in occasione dei controlli su strada, si ritiene che l’organo di polizia presente sul posto possa avvalersi anche di appositi dispositivi non omologati che gli consentano di rilevare la mancanza di revisione, di copertura assicurativa ecc. e procedere, quindi, all’accertamento nonché alla immediata contestazione della violazione all’effettivo trasgressore. Tali dispositivi non possono essere comunque considerati al pari di quelli previsti dall’art. 201 CdS, ma costituiscono solo un ausilio per l’operatore di polizia.
Invito in un secondo momento
Nei casi sopra indicati, qualora la contestazione immediata dell’infrazione non sia possibile per motivi contingenti, che dovranno essere indicati esplicitamente in sede di notificazione del verbale, il trasgressore sarà invitato presso gli uffici di polizia per esibire documenti o a fornire informazioni, ai sensi dell’ art. 180, comma 8, del Codice della Strada. Tale invito consente all’organo di polizia di completare l’accertamento della violazione in un momento successivo, verificando sul documento la correttezza di quanto rilevato dal dispositivo al momento del controllo su strada. Così intesa, tale procedura costituisce parte integrante dell’attività di accertamento che ha avuto inizio con il controllo effettuato su strada, seppur con l’ausilio di un apposito dispositivo, e che non si è potuta concludere nell’immediatezza a causa dell’impossibilità motivata di procedere a contestazione.