A un cittadino può capitare di ricevere richieste di pagamento per bollo auto ormai prescritto o, in realtà, già versato regolarmente. Come bisogna muoversi in questi casi e quando è possibile presentare ricorso? Bollo auto prescritto autotutela: vediamo di cosa si tratta e chiariamo i diritti degli automobilisti.
Quando scade il bollo auto
Il bollo auto ha un termine di prescrizione più breve delle altre comuni imposte. Il suo pagamento può essere richiesto non oltre tre anni che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento. Così, per il bollo che deve essere versato nel 2016, la prescrizione si compie dopo il 31 dicembre del 2019. È tuttavia necessario che, nel periodo predetto, non siano stati notificati al contribuente atti interruttivi della prescrizione. Uno per esempio è la cartella di pagamento di Equitalia, che interrompe il termine e farlo decorrere da capo.
Forme di contestazione
La carta più sicura è certamente quella del ricorso alla Commissione Tributaria entro i termini di impugnazione della pretesa di pagamento. Se la cartella di pagamento per bollo auto si è prescritta è possibile inoltrare una richiesta di sgravio in autotutela indirizzata sia alla Regione che all’Agente della Riscossione. Essa chiede l’annullamento della richiesta di pagamento o lo sgravio della cartella.
Bollo auto prescritto autotutela, cos’è e cosa comporta
L’annullamento in autotutela di un provvedimento rientra nella discrezionalità dell’ufficio, il quale potrebbe rigettare la richiesta avanzata dal contribuente. Avverso la pretesa occorrerà, così, proporre ricorso dinanzi al giudice tributario (Commissione tributaria), attivando la fase di mediazione. Purtroppo la pratica insegna che, molto spesso, tali richieste non vengono neanche riscontrate. Né la richiesta in autotutela sospende i termini per presentare opposizione. Quindi è sempre meglio, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, depositare il ricorso al giudice competente che, in questo caso, è la Commissione Tributaria Provinciale. Se, infatti, pur presentando la richiesta di sgravio in autotutela non si riceve risposta e, nel frattempo, i termini per il ricorso scadono, non c’è possibilità di far valere le proprie ragioni e bisognerà pagare anche se il bollo auto si è prescritto.