Bollo auto non pagato: cosa succede al proprietario del veicolo

L'omissione del pagamento del bollo auto è una delle situazioni più inconvenienti per un proprietario di veicolo. Tutti i dettagli

L’omissione del pagamento del bollo auto mette il proprietario del veicolo in una posizione Al momento di regolarizzare la situazione fiscale, dovrà pagare anche sanzioni e interessi, calcolati in base al ritardo accumulato.

Una specifica disposizione del Codice della strada prevede anche la radiazione dell’auto. Per comprendere quando può essere adottato questo provvedimento estremo, è importante ricordare che la competenza per la riscossione del bollo auto è ora nelle mani delle Regioni. Più precisamente, questa competenza è stata loro attribuita nel 1999, mentre lo Stato si limita a definire il quadro generale delle regole e gli enti locali si occupano dell’aspetto pratico. Il bollo auto deve essere pagato annualmente e proprio la tempistica svolge un ruolo centrale nella questione della radiazione.

Quali rischi per bollo auto non pagato

L’omissione del pagamento del bollo auto è una delle situazioni più inconvenienti per un proprietario di veicolo. Succedere perché non può eludere l’obbligo fiscale associato alla proprietà del mezzo. Nel caso in cui l’imposta non venga pagata, non viene impedita la circolazione su strada, ma il proprietario viene inserito nell’elenco dei debitori fiscali della regione di residenza.

Quest’ultima può avviare le procedure di riscossione dell’importo non incassato e potrebbe persino procedere con la radiazione dell’auto. Questa possibilità è prevista nell’articolo 96 del Codice della Strada, secondo il quale l’omissione del pagamento del bollo per almeno tre anni consecutivi comporta la notifica dell’avviso dell’avvio del procedimento.

A quel punto, in assenza di una valida giustificazione e del pagamento entro i successivi 30 giorni, la Regione può richiedere all’ufficio competente del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale la cancellazione automatica dal database nazionale dei veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico. In pratica, ciò significa la radiazione dell’auto, con il ritiro delle targhe e del certificato di circolazione da parte dell’Ufficio della Motorizzazione Civile. Nel caso in cui il titolare del veicolo continui a circolare con lo stesso veicolo, scatta il sequestro dell’auto.

A differenza del fermo, il provvedimento di radiazione per mancato pagamento del bollo auto è definitivo. L’automobilista è comunque tenuto a saldare il debito fiscale. L’applicazione di tale provvedimento non è sempre agevole poiché è vincolata ai termini di prescrizione, che sono anch’essi di 3 anni. Di conseguenza, affinché la Regione possa richiedere la radiazione del veicolo, è indispensabile che, prima della scadenza dei tre anni, abbia interrotto i termini di prescrizione.

In pratica, deve aver inviato un sollecito di pagamento, un avviso di accertamento o la notifica di una cartella esattoriale tra il primo giorno di ritardo nel pagamento del bollo auto e la scadenza dei tre anni. La richiesta formale di pagamento del bollo auto arretrato annulla i termini di prescrizione. In caso contrario, cioè se il proprietario del veicolo non ha ricevuto alcuna comunicazione, al termine dei 3 anni l’amministrazione regionale non può richiedere alcun provvedimento di radiazione.

Bollo auto non pagato, sanzioni e interessi

Nel caso di mancato pagamento del bollo auto, sebbene la radiazione rappresenti il provvedimento più estremo, il proprietario del veicolo è comunque soggetto a sanzioni e interessi. Esistono cinque importi aggiuntivi correlati a cinque fasce temporali:

  • dello 0,1% dell’imposta per ogni giorno di ritardo se il pagamento avviene entro i primi 14 giorni;
  • pari a 1/10 dell’imposta se il pagamento viene effettuato dal 15esimo al 30esimo giorno;
  • dell’1,67% dell’imposta se il pagamento avviene tra il 30esimo e il 90esimo giorno;
  • del 3,75% dell’imposta se il pagamento viene effettuato dal 90esimo giorno all’anno successivo;
  • del 30% dell’imposta, oltre agli interessi dello 0,5% per ogni 6 mesi di ritardo, se il pagamento avviene dopo 1 anno.
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