Bollo auto GPL in Piemonte: ecco quando non si paga

La tassa automobilistica o bollo auto, detta anche in precedenza tassa di circolazione, è un tributo locale che grava su autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana. In linea di massima, il versamento di questa tassa è a favore delle Regioni Italiane di residenza.

COME FUNZIONA IN PIEMONTE? – La Regione Piemonte è competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale, dovuta dai residenti intestatari dei veicoli nella Regione e per la tassa di circolazione regionale, dovuta dai residenti intestatari dei veicoli nella Regione (misura fissa per anno solare). I soggetti passivi della tassa automobilistica sono i residenti intestatari dei veicoli nella Regione Piemonte e l’identificazione del contribuente tenuto al pagamento avviene in base alla sua residenza o sede legale, nel caso di società.

QUANTO SI PAGA? – La tassa automobilistica è corrisposta in base alla potenza effettiva del veicolo, espressa in kilowatt (nel caso di autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autobus, autoveicoli ad uso speciale e motocicli). A partire dall’anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale sulla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari ad € 10 per ogni Kw di potenza del veicolo superiore a Kw 225. Per il 2012 l’addizionale erariale sulla tassa automobilistica è invece di € 20 per ogni Kw di potenza superiore ai 185 kw.

AUTO A GPL? NON PAGHI IL BOLLO – Secondo la legge regionale n.23/2003, vetture dotate di alimentazione a elettricità, metano, bipower e GPL uscite dallo stabilimento e immatricolate con relativo dispositivo, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica: tale vantaggio è automatico, l’intestatario non ha obbligo di avvisare e/o inoltrare istanze e continua ad usufruire dell’opportunità fino a nuova disposizione legislativa. Bollo auto GPL in Piemonte non si paga, dunque.

Automobilisti con veicoli provvisti di sistemi di alimentazione a elettricità, metano, bipower e GPL a partire dal 24/11/06, possono usufruire di un esenzione valevole per cinque anni: secondo l’articolo 11 della legge regionale n.22/2007, le vetture interessate devono avere potenza compresa in 100 kW massimi ed essere conformi alla direttiva 94/12/CE e seguenti (EURO 2,3,4). E’ bene tenere a mente che dal 3 giugno 2015 è possibile riconoscere per una sola volta l’esenzione quinquennale ai veicoli con kW pari o inferiori a 100 inclusi nelle direttive euro 2 e successive.

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