A seguito di una violazione del codice della strada, l’automobilista si trova a dover pagare una multa, a volte posta proprio sotto il tergicristalli della vettura stessa, altre recapitata per posta. Ma quali sono in termini di notifica di una multa? E da che momento iniziano a decorrere?

MULTE CON DISPOSITIVI ELETTRONICI – La legge n. 125/2010 ha introdotto nuovi termini di notifica delle multe. Infatti, se fino a qualche anno fa, le autorità avevano a disposizione 150 giorni per comunicare al trasgressore la notizia, dall’entrata in vigore della norma hanno a disposizione 90 giorni di tempo per notificare il verbale di accertamento di violazione del codice della strada, oltre ai quali la multa viene considerata nulla. Il codice della strada stabilisce che il verbale debba essere notificato al trasgressore entro 90 giorni dall’accertamento oppure, se il trasgressore non viene identificato, ad un soggetto indicato dalla legge, come per esempio il proprietario o l’usufruttuario, risultante dai pubblici registri alla data dell’accertamento.

DA QUANDO SCATTA IL TERMINE? – Dall’accertamento inizia a decorrere il termine di 90 giorni fissato dalla legge. Ma cosa si intende per accertamento? Infatti, se gli organi accertatori tendono a far coincidere l’accertamento con il momento effettivo in cui prendono visione dei fotogrammi e associano i dati della targa a quelli del titolare del veicolo, i difensori degli automobilisti multati sostengono invece che coincide con il momento in cui la violazione viene commessa. La legge stabilisce che i 90 giorni iniziano a decorrere dal momento in cui la violazione è stata commessa. Questa è la regola generale, ma sono previste delle eccezioni, in particolare è prevista la possibilità di far decorrere il termine da un momento successivo a quello in cui viene commessa la violazione, nel momento in cui gli organi accertatori non riescano a entrare immediatamente in possesso dei dati necessari per identificare il soggetto.

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