Ricorso al Prefetto per multa: istruzioni per l’uso

Come ricorrere, quando ricorrere, come viene accolto

Quanti automobilisti, dopo aver subito una sanzione amministrativa a seguito di una violazione del Codice della Strada che ritengono di non aver commesso, si chiedono come sia possibile farsi annullare la multa? Le possibilità che ci vengono offerte sono due: il ricorso al Prefetto oppure al Giudice di Pace.

COME PRESENTARE IL RICORSO – Innanzitutto va precisato che la contestazione può essere presentata in alternativa all’uno rispetto all’altro; vale a dire che qualora il ricorso al Prefetto non dovesse essere accolto, può sempre essere inoltrato al Giudice di Pace. Il ricorso inoltre non può essere accettato se il richiedente ha già pagato la multa nella misura ridotta del 30 per cento, prevista quando viene saldata entro dieci giorni dall’emissione del preavviso.

Non può comunque essere presentato senza che sia stata effettuata la notifica formale del verbale (quindi non si può contestare l’avviso lasciato sotto il tergicristallo). Il ricorso al Prefetto vale nel territorio di competenza dello stesso; va redatto tramite lettera, indirizzata all’ufficio dell’organo che ha emesso il verbale (ad esempio la Polizia Locale) o direttamente al Prefetto stesso, da far pervenire, firmata in originale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata, oppure di persona. In tale lettera si deve chiedere esplicitamente il ricorso al Prefetto e dev’essere spiegata la motivazione per cui si chiede la contestazione.

COME VA A FINIRE? – L’iter dell’appello avrà termine entro 180 giorni dalla spedizione o presentazione del medesimo (che diventano 210 nel caso di inoltro diretto presso il Prefetto), trascorsi i quali il ricorso può considerarsi accolto senza alcuna sanzione, con notifica da parte dell’organo che ha emesso la multa; nel caso invece di rigetto della richiesta, l’organo stesso notificherà al richiedente l’ingiunzione di pagamento entro 150 giorni. Questi termini rimangono in sospeso, nel caso che il Prefetto convochi l’interessato, fino al giorno fissato per l’incontro.
Tenete sempre presente che se il ricorso al Prefetto non dovesse essere accolto, l’importo della multa non potrà risultare inferiore, per legge, al doppio del minimo previsto per la specifica violazione del Codice; meglio ricorrere solo quando si è certi di avere ragione!

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