Revisione auto Euro 0: divieto alla circolazione

Le auto Euro 0 non scompariranno dal 2019

Le auto Euro 0 non potranno più circolare dal 2019. Notizia che si è rivelata, in parte, una bufala. Distinguiamo i veicoli ai quali sarà applicato il divieto.

Revisione auto per legge

Ben definita la tempistica entro il quale svolgere la procedura: dopo l’immatricolazione, quattro anni, entro il mese in cui è stata rilasciata la carta di circolazione (da portare con sé al momento della verifica). Poi la riduzione a due anni esatti. La disposizione si riferisce alle autovetture, agli autocarri e agli autocaravan fino a 35 quintali di portata massima, ai ciclomotori e motocicli, ai veicoli per trasporto promiscuo, ai tricicli e ai quadricicli, alle motocarrozzette e ai quad.

Revisione auto Euro 0

A partire dal 2019, certi veicoli non potranno più circolare, a motore M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio Euro 0. Lo prevede un emendamento alla legge di Stabilità 2015. Appartengono a questa classe i mezzi destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa non superiore a 5 t, come ad esempio i piccoli pullman di trasporto turistico. La categoria Euro 0 identifica per lo più veicoli immatricolati prima del 31/12/1992.

Tariffa ministeriale

Con periodicità annuale vanno invece sottoposti a controlli: i mezzi da noleggio con conducente; le ambulanze; i taxi; i veicoli atipici; gli autocarri; i rimorchi con massa massima superiore ai 35 quintali. La revisione di un’auto d’epoca è prevista ogni due anni. Il costo, indicato da tariffa ministeriale, è pari a 65,68 euro (uguale per ogni mezzo).

Sanzioni ai trasgressori

In caso di inadempimento, e di controllo stradale condotto dalla Polizia, il possessore della vettura va incontro a diverse sanzioni. L’articolo 80 del Codice della Strada sancisce una multa che va dai 159 ai 639 euro in caso di circolazione senza avvenuto controllo. Raddoppiata se si è recidivi. Somma portata dai 398 ai 1596 e dai 1842 ai 7369 euro nell’eventualità, rispettivamente, di circolazione con mezzo “sospeso” (cioè che non ha superato il test, soggetto inoltre al fermo amministrativo di 90 giorni) o presentazione di revisione falsa.

Fermo amministrativo, se beccati in autostrada

In aggiunta a ciò l’organo accertatore ritirerà la carta di circolazione, inviata all’ufficio della Motorizzazione Civile competente (da consultare nell’apposito sito) sul luogo in cui è stata accertata l’infrazione e resa soltanto in seguito a revisione effettuata. Una pena ulteriore, nel caso si venisse fermati in autostrada, consiste nel fermo amministrativo del veicolo. E il conseguente impedimento al proprietario di rientrare nella propria residenza.

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