La detrazione IVA e deducibilità dei costi delle auto sono due aspetti che possono incidere quando si acquista una vettura. Vediamo il loro ammontare e le norme in vigore.
Detrazione IVA e deducibilità per le automobili: cosa c’è da sapere
La norma che stabilisce la detraibilità dell’IVA sugli acquisiti di veicoli stradali e sulle relative spese, è l’art. 19-bis1 del D.P.R. 633/72 (testo unico IVA).
La norma attuale prevede che la limitazione della detrazione iva al 40% riguardi «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni. La loro massa massima autorizzata non deve superare o 3.500 Kg. Il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non deve essere superiore a otto. I mezzi non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione.
In generale, ogni utente ha quindi la possibilità di detrarre il 40% dell’IVA spesa al momento dell’acquisto dell’auto. Questa norma è valida perché si pensa che la vettura sia stata scelta per un utilizzo promiscuo più che esclusivo. Spesso l’auto viene impiegata sia ai fini esclusivamente aziendali, che ai fini personali.
Anche l’Iva, relativa alle prestazioni di servizi relative ai veicoli, – custodia, manutenzione e riparazione, transito stradale è ammessa in detrazione. La detrazione è valida anche per l’acquisto di carburanti e lubrificanti,
In generale l’acquirente può:
- detrarre l’IVA sull’acquisto dell’autovettura e sui costi connessi (manutenzione, carburante…) al 40%.
- Detrarre l’IVA sull’acquisto dell’autovettura e sui costi connessi in misura superiore al 40%, se in grado di dimostrare l’utilizzo esclusivo del mezzo ai fini dell’attività.
Detrazione IVA su auto e spese: le regole in vigore
Per quanto riguarda la detrazione IVA non è più valida la distinzione tra autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, falsi autocarri e autocarri. Questa è la detraibilità attualmente in vigore:
- detrazione 100% dell’IVA per veicoli stradali a motore per trasporto persone (es. pullman) o cose (es. camion) con peso superiore o uguale ai 35 quintali o con almeno 8 posti più quello del conducente. La misura è valida anche per trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non può svolgere la propria attività (es. taxisti).
- detrazione al 40% dell’IVA per con max 8 posti + quello del conducente con max 8 posti più quello del conducente. In questa categoria rientrano anche i piccoli autocarri come il Fiorino.
Detrazione IVA e deducibilità: cosa cambia dal 2017
La Legge di stabilità 2017 (Legge 232/2016) ha introdotto due novità in merito alle auto. Le auto sono escluse dal super ammortamento, mentre sono stati aumentati i limiti di deducibilità per gli agenti di commercio.
Per quanto riguarda il primo aspetto, il comma 8 dell’articolo 1 ha prorogato il super ammortamento. Da questo sono però esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto. In caso di mezzi utilizzati da noleggiatori, autoscuole e taxisti, il super ammortamento vale invece anche per l’anno in corso.
L’articolo 1 1 comma 37) ha invece modificato limiti di deducibilità previsti all’art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR. La norma vale per i veicoli degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine.
Ora il limite di rilevanza fiscale del noleggio a lungo termine a favore degli agenti di commercio passa da 3.615,20 a 5.164,57 euro.
Gli agenti o rappresentanti di commercio possono quindi dedurre dal proprio reddito il costo di acquisizione di autovetture e autocaravan fino a un limite massimo di 25.822,84 euro. Questa soglia è più alta del 43% di quella (18.075,99 euro) riconosciuta a coloro che utilizzano la medesima tipologia di bene nell’esercizio di imprese, arti e professioni.