Contestare la multa: a chi rivolgersi

Cosa fare per farsi annullare una multa illegittima

Se prendo una multa e non ritengo legittimo il provvedimento, come posso renderlo nullo?
QUANDO CONTESTARE – Per prima cosa, osserviamo che si può contestare la multa quando presenta vizi di forma, quali l’errata identificazione di conducente, veicolo o del luogo dell’irregolarità, errata indicazione dell’infrazione, mancanze nella compilazione della notifica e altre ancora. Non è comunque automatico l’annullamento in tali casi, che possono non presentare errori sufficientemente rilevanti. Nell’ipotesi in cui l’errore sia molto evidente, è possibile richiedere subito l’annullamento in autotutela, cioè chiedendolo direttamente all’ufficio che ha emanato il provvedimento. Altrimenti, si può ricorrere al Prefetto o, in alternativa, al Giudice di Pace, ma solo dopo aver atteso l’arrivo del verbale. Attenzione: se volete contestare la multa, non pagatela subito!
RICORSO AL PREFETTO – Per contestare la multa al Prefetto occorre inviare, allo stesso o all’organo che ha emesso il verbale, una lettera, anche tramite e-mail certificata, dove si spiega precisamente il motivo del ricorso. Tutto questo procedimento è gratuito e termina dopo 180 giorni dall’invio o dalla presentazione della lettera (210 nel caso di inoltro direttamente al Prefetto; nell’eventualità di convocazione da parte sua si dovrà attendere che ciò avvenga). A questo punto l’appello potrà ritenersi accolto, cosa che verrà comunque notificata; in caso di rigetto, invece, verrà inoltrata entro 150 giorni un’ingiunzione di pagamento, da effettuare entro 30 giorni.
RICORSO AL GIUDICE – Anche se l’appello al Prefetto venisse rigettato, si può contestare la multa al Giudice di Pace, entro 30 giorni dall’emissione della notifica. Questo ricorso non è gratuito: occorre pagare il cosiddetto contributo unificato, pari a 43 euro (per le multe fino a 1100 euro), più 27 di marca da bollo. La lettera deve contenere, oltre alla marca, l’originale e 4 copie di ricorso e verbale, oltre alla copia di documenti allegati, del documento d’identità del ricorrente. Dopo l’udienza, che può aver luogo senza avvocati, il Giudice può rigettare il ricorso (la multa andrà pagata entro 30 giorni dalla notifica della decisione), anche se il ricorrente non si presenta alla stessa; altrimenti può accogliere, anche soltanto in parte, il ricorso. La sentenza è comunque appellabile in tribunale.

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