Annullata la circolare del 28 settembre 2015 con cui l’Automobile Club Italia dava istruzioni di servizio per l’introduzione del CDPD, il certificato di proprietà digitale, nell’ambito del progetto Semplific@uto.

RICORSO ACCOLTO – Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso proposto da Unasca, pronta a sollevare la questione secondo la quale l’Aci avrebbe tentato in realtà di modificare la disciplina sostanziale e la consegna cartacea, invocando impropriamente l’applicazione del Codice dell’amministrazione digitale. Secondariamente, l’Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica ritiene che la reale intenzione di Aci  sarebbe stata di “precostituire il proprio ruolo prima che la riforma ne svuoti le funzioni trasferendole al Ministero”. La sentenza del Tar ha dunque accolto il ricorso, condannato l’Aci al pagamento di 8000 euro per le spese di giudizio e onorari, oltre ad annullare la circolare n. 005/0007641/15 del 28 settembre 2015 nelle parti in cui la sostituiva il rilascio del Certificato di proprietà (cartaceo) del veicolo con la mera attestazione di avvenuta formalità, senza possibilità di ottenere il certificato in formato cartaceo neppure su richiesta della parte.

DUPLICE VERSIONE – Relativamente alle indicazioni fornite sul pdf di ricevuta per le procedure dello Sportello Telematico dell’Automobilista si legge nella sentenza: “Come sollevato dai ricorrenti la parte ora riportata delle istruzioni è proprio incongruente con il quadro normativo nel corpo del primo motivo riportato cioè con l’art. 10 del D.M. 514/1992 e con gli articoli 93 e 94 del Codice della Strada che tutti prevedono il rilascio del Certificato di proprietà al momento della prima iscrizione o di ogni altra successiva formalità riguardante il veicolo. Né come sostenuto dall’Aci, anche con la memoria per l’udienza odierna, la circostanza che la circolare in realtà vada inquadrata nell’ambito delle iniziative legate al Progetto di semplificazione amministrativa del Pubblico Registro Automobilistico comportante la dematerializzazione/digitalizzazione della documentazione necessaria alla presentazione delle istanze al PRA può validamente giustificare le due disposizioni
sopra richiamate recate dalla Circolare in esame. […] Anzi l’art. 43 del Codice dell’amministrazione digitale prescrive l’esatto contrario e cioè che i documenti informatici ‘possono essere archiviati anche con modalità cartacee’.

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