Chi ha subito un danno a seguito di un incidente stradale ha diritto di ottenere il risarcimento. Esistono due diverse procedure: quella ordinaria e quella di risarcimento diretto, applicabili in presenza di determinate condizioni.
Il risarcimento diretto prevede che l’automobilista coinvolto nel sinistro faccia richiesta alla propria compagnia e si applica in tre casi: l’incidente deve aver coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, quest’ultimo deve essere targato; se oltre alle cose trasportate e al veicolo, hai riportato danni fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi, cioè di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%.
Come richiedere il risarcimento
La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sull’auto o sull’altro veicolo coinvolto erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subito lesioni anche gravi mentre non si applica in caso di danni fisici subiti da passanti. Per ottenere il risarcimento nei termini indicati dal Codice delle Assicurazioni è importante che la richiesta sia completa di tutti gli elementi previsti dalla legge. Per predisporre la richiesta è possibile rivolgersi alla propria compagnia, che è tenuta a fornire tutta l’assistenza necessaria anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e al veicolo.
In tutti gli altri casi si applica, invece, la procedura ordinaria che prevede che l’automobilista faccia richiesta di risarcimento, con le stesse modalità alla compagnia del veicolo che si ritiene responsabile, in tutto o in parte, dell’incidente. Si tratta delle ipotesi di incidente con veicolo immatricolato all’estero o in cui siano rimasti coinvolti più di due veicoli, ovvero di sinistro da cui siano derivate lesioni a passanti o lesioni al conducente superiori a 9 punti di invalidità.
La richiesta di risarcimento può essere consegnata a mano alla compagnia oppure inviata mediante lettera raccomandata andata e ritorno o a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica.
Tempi per ottenere il risarcimento
Nel risarcimento diretto la compagnia è obbligata a proporre un’offerta ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di farla entro il termine massimo di 60 giorni per i danni alle cose ed entro il termine massimo di 90 giorni in caso di lesioni o decesso del danneggiato. Il termine di 60 giorni è ridotto a 30 quando entrambe le parti abbiano sottoscritto il modulo di constatazione amichevole di incidente. Gli stessi termini valgono anche per la procedura ordinaria e pertanto devono essere osservati dalla impresa di controparte alla quale tu hai fatto richiesta di risarcimento.