In certe zone dell’Italia è più probabile imbattersi in animali lungo la strada. Ecco cosa dovete fare in caso di sinistro con un animale.
Chi chiamare
Se avete provocato l’incidente, contattate il Servizio Veterinario della ASL di competenza territoriale per un tempestivo intervento di soccorso. Se non conoscete il numero, chiamate il centralino della Asl. Se invece siete semplicemente testimoni di un’omissione di soccorso rivolgetevi alle Forze dell’Ordine (Corpo Forestale numero telefonico nazionale 1515, Carabinieri 112, Polizia di Stato 113, Guardia di Finanza 117, Polizie Locali/Municipali/Provinciali chiamando il centralino di Comune o Provincia) e raccogliete il maggior numero possibile di prove.
Cane o gatto
L’animale tamponato è un cane o un gatto? Muovetevi con cautela. In mancanza di un numero di pronto soccorso, e l’animale non sia di proprietà, contattate il Servizio veterinario della ASL di competenza territoriale; devono avere reperibilità anche notturna e festiva e sono obbligati a intervenire per il ritiro. Nel caso non vi si renda possibile denunciatelo: è un servizio pubblico.
Animale selvatico
Nel caso invece l’animale sia selvatico rivolgetevi alla Polizia provinciale competente per territorio. Oppure al Corpo Forestale dello Stato al numero unico nazionale 1515:vi metterà in contatto con la stazione del Corpo forestale più vicina al luogo di ritrovamento. La fauna è infatti patrimonio indisponibile dello Stato. Regioni-Province Autonome e Province svolgono la medesima funzione. Queste ultime devono avere un proprio Centro o avvalersi dell’attività di terzi per il recupero di questi animali.
Omissione di soccorso
A ogni modo, sono previste multe anche per l’omissione di soccorso: se il sinistro è causato da altri, 82 euro; se l’incidente è causato da voi, 410 euro (Codice della Strada, articolo 189). Inoltre, possono essere rilevate anche responsabilità penali (articolo 544-ter del Codice penale). Qualunque veterinario, anche libero professionista, deve prestare assistenza in base all’art. 16 del Codice Deontologico dell’Ordine: “Il medico veterinario ha l’obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza”.