L’UTILITA’ DELL’AUTO AZIENDALE – Sono tante le imprese che forniscono ai loro dipendenti un’auto aziendale. Grazie all’articolo 8 del ddl stabilità viene introdotto un maxi – emendamento che incentiva l’utilizzo di questa soluzione. Il fisco ancora troppo opprimente è però stato finora un freno per convincere anche le organizzazioni che finora avevano intenzione di fornire questo servizio. Questo è l’aspetto che rende differente la situazione in Italia rispetto a quanto accade all’estero. Il ddl stabilità 2016 sta però provando a scardinare le carte e a semplificare i comportamenti da parte di diversi imprenditori.
IL MAXI EMENDAMENTO – Pochi lo sanno, ma una delle novità principali dell’art. 8 del ddl stabilità 2016 è l’introduzione di un bonus fiscale a favore di aziende e liberi professionisti che decidono di acquistare beni strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Questo incentivo rappresenta una maggiorazione del costo d’acquisto del 40% ai fini del calcolo della relativa deducibilità mediante ammortamento annuale. Insomma, una sorta di “maxi ammortamento”. Questo significa che il limite di costo fiscalmente rilevante per le auto aziendali, che è di 18.076 euro, verrà incremento del 40%, fino a raggiungere la cifra di 25.306 euro, valido esclusivamente per gli acquisti di autovetture nuove nel suddetto periodo. Importante precisare però che per poter usufruire del bonus è necessario prendere in considerazione solo gli acquisti fatti mediante leasing, non attraverso il noleggio, altra modalità scelta spesso dalle aziende. La percentuale di deducibilità del costo rimarrebbe invece invariata al 20%.
COSA ACCADE AGLI AGENTI DI COMMERCIO – Anche gli agenti di commercio, che solitamente collaborano con le imprese sotto forma di liberi professionisti, possono avere la necessità di avere a disposizione un’auto aziendale. In questo caso la percentuale massima di costo fiscalmente rilevante passa da 25.823 a 36.152 euro, con una percentuale di deducibilità dell’80%.
QUANDO SI APPLICA LA NORMA – La legge ha effetto retroattivo, e vale quindi per acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, una previsione questa che era stata inserita sin dalla prima formulazione del testo per evitare che si creasse un “effetto attesa” e che aziende e professionisti ritardassero l’acquisto dei veicoli sino all’approvazione definitiva della legge e dei regolamenti di attuazione.