La legislazione internazionale, e ovviamente di riflesso quella italiana, classifica la pratica della “conduzione di un’auto” come “potenzialmente pericolosa” e per questo la regola e la controlla attraverso tutta una serie di verifiche, di documenti e di attestati che sono volti sia a certificare il fatto che un individuo ed un veicolo siano “abilitabili” alla circolazione. Per questo il passaggio di proprietà di una autovettura non può essere frutto di un semplice “accordo” fra un venditore ed un acquirente, ma deve far ricadere sul secondo tutta la responsabilità che il possesso di un veicolo comporta. Tale atto di vendita deve essere quindi formalizzato e registrato nel “Pubblico Registro Automobilistico – il cosiddetto PRA – gestito dall’ACI, che si deve preoccupare di verificare l’effettiva “volontà” del venditore di cedere la vettura, le precise generalità dell’acquirente e la regolarità del veicolo dal punto di vista della documentazione ad esso corredata. L’intero processo è regolato da precisi atti normativi che ne determinano l’iter da seguire per entrambe le parti in causa.
Il passaggio di proprietà e le conseguenze di una mancata registrazione
In caso di passaggio di proprietà di un veicolo usato, tale operazione deve essere finalizzata innanzi tutto autenticando la firma del venditore posta sull’atto di vendita. Tale autentica, oltre che presso un notaio, può essere effettuata anche presso lo STA – lo Sportello Automatico dell’Automobilista – attivo negli uffici ACI o alla Motorizzazione Civile. Una volta effettuata questa prima operazione – o contestualmente ad essa se fatta presso lo STA – entro sessanta giorni deve essere completata la registrazione del passaggio di proprietà presso gli uffici dell’unità territoriale dell’ACI che rilascerà il Certificato di Proprietà aggiornato – o il vecchio foglio complementare se il veicolo ne è ancora provvisto – e richiederà alla Motorizzazione la modifica della carta di circolazione. La registrazione è un atto obbligatorio: la sua mancata effettuazione nei termini previsti oltre comportare una salata multa – da 327 a 1633 euro – causa anche il ritiro della carta di circolazione stessa ed impedisce, quindi, l’utilizzo dell’auto.
Dal vecchio proprietario al nuovo proprietario
La registrazione del passaggio di proprietà può essere effettuata dall’acquirente, o da un suo rappresentante opportunamente munito di delega valida, presso lo Sportello Unico dell’Automobilista presentando il Certificato di Proprietà, il cui retro può anche essere utilizzato per compilare la domanda in alternativa all’apposito modulo NP3C comunque reperibile sul sito dell’ACI o presso gli uffici. Per il buon esito della registrazione, è necessaria la presentazione di diversi documenti oltre al già citato Certificato di Proprietà. Innanzi tutto l’atto di vendita, con firma autenticata secondo quanto descritto in precedenza, una nota di presentazione al PRA con riportato il codice fiscale dell’acquirente, la carta di circolazione ed una fotocopia della stessa, un documento di identità valido dell’acquirente ed una fotocopia dello stesso, il certificato di residenza o una autocertificazione equivalente che in caso di persona giuridica viene surrogata da una autocertificazione del rappresentante legale che ne attesta la sede, nonché il modulo TT2119 compilato debitamente con cui richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione.
Passaggio di proprietà: i costi
La procedura di passaggio, eccettuato l’eventuale onorario del notaio che qui ovviamente non si considera e che comunque non è necessario, comporta diversi costi ed il versamento di alcune imposte. Innanzi tutto vi è l’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) il cui ammontare è variabile a seconda dell’ufficio territoriale ACI di competenza e poi l’Imposta di Bollo per la trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico che costa 32 o 48 euro a seconda che si sia utilizzato come modulo per la richiesta il retro del CdP o il formulario NP3C. Occorre inoltre pagare, 27 euro di emolumenti ACI, 9 euro di diritti DDT – ovvero del Dipartimento dei Trasporti Terrestri – e 16 euro di bollo per l’aggiornamento della carta di circolazione.