In caso di tamponamento a catena di veicoli fermi in colonna la verifica del rispetto della distanza di sicurezza risulta determinante per l’attribuzione dell’onere del pagamento dei danni e il suo mancato rispetto è motivo di responsabilità. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, sezione XIII Civile con la sentenza numero 1752 del 3 febbraio 2022.
Tamponamenti a catena, la sentenza del tribunale
Nel caso in oggetto, la Corte capitolina ha condannato alla rifusione di tutti in danni un automobilista che ha innescato un tamponamento a catena con veicoli fermi, proprio a causa del mancato rispetto da parte sua della distanza di sicurezza.
Nella sentenza si legge: nel caso di “scontri successivi tra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna”.
La sentenza ha offerto al Tribunale l’opportunità di ricordare quelle che invece sono le responsabilità in caso di tamponamenti multipli di colonne in movimento. “La giurisprudenza di legittimità – si legge nel pronunciamento – infatti afferma in tema di tamponamenti a catena la responsabilità del conducente dell’ultimo veicolo della colonna soltanto quando questa sia ferma”.
In caso di tamponamenti multipli con colonna in movimento, anche quindi a bassissima velocità, “trova applicazione l’articolo 2054 comma 2 del Codice civile con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura in entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’ inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Di chi è la responsabilità dei danni nei tamponamenti a catena
Nel diffondere su Internet e commentare la decisione, gli esperti del periodico Seac All-In Giuridica sottolineano come la sentenza specifichi che proprio in questo secondo caso, l’applicabilità della disposizione prevista dall’articolo 2054, comma 2, “costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l’incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell’evento”.