Omicidio stradale, cosa prevede la nuova legge 2021

Il nuovo reato di omicidio stradale che assorbe il vecchio omicidio colposo aggravato dalla violazione delle regole sulla circolazione stradale

Nulla come i numeri sono in grado di fare luce sulla situazione italiana. Nelle 14 grandi aree urbane – Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Messina – i morti per incidente stradale rilevati dalle polizie locali nel periodo tra il 2016 e il 2020 ovvero quello della prima applicazione della legge sull’omicidio stradale, è stato di 1.718. Si tratta di una cifra inferiore rispetto ai 2.129 dei dati diffusi da Aci e Istat relativi agli anni tra il 2011 e il 2015.

Non solo, ma emerge anche che le persone indagate in Italia per omicidio stradale sono state 2.455, con 160 casi aggravati da guida alterata da ebbrezza alcolica e 135 da sostanze stupefacenti. Di numero in numero, sono stati 183 i casi di pirateria con la fuga e l’omissione di soccorso a persone poi decedute. Il fenomeno si registra soprattutto nelle grandi città e i motivi più frequenti delle fughe sono la mancanza di copertura assicurativa o un problema con la patente, mai conseguita, sospesa o revocata.

Nuova legge sull’omicidio stradale

Da qui la spinta alle novità con il nuovo reato di omicidio stradale che assorbe il vecchio omicidio colposo aggravato dalla violazione delle regole sulla circolazione stradale. Il risultato è un impianto sanzionatorio a tre livelli. Il primo è quello semplice, punito con le stesse pene previste per il vecchio reato. Si configura quando è stata violata una regola di circolazione diversa da quelle più importanti che danno luogo ai due successivi livelli di omicidio stradale, puniti evidentemente con maggiore severità.

Il secondo livello si raggiunge in caso di violazioni ritenute gravi, come superamenti considerevoli dei limiti di velocità, passaggio con il semaforo rosso e altre manovre pericolose. Pensiamo ad esempio alla circolazione in centro abitato a velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 chilometri orari o su strade extraurbane a velocità superiore di almeno 50 chilometri orari rispetto alla massima consentita.

Oppure alla circolazione contromano ma anche all’inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

Il terzo livello si raggiunge quando un conducente è in stato di alterazione da alcol o droghe con l’applicazione della sanzioni più severe. Norme alla mano, se il tasso alcolemico supera 1,5 grammi per litro la pena oscilla tra 8 e 12 anni per l’omicidio. Per le lesioni gravi va da 3 a 5 anni, per le gravissime sale da 4 a 7 anni. Se il tasso di alcol nel sangue è inferiore a 1,5 per litro la pena è da 5 a 10 anni per l’omicidio. Per le lesioni gravi va da 1 anno e 6 mesi a 3 anni. Per le gravissime da 2 a 4 anni.

Omicidio stradale e Codice delle assicurazioni

In questo contesto, l’articolo 138 del Codice delle assicurazioni che disciplina il danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità prevede che, anche per razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, entro 120 giorni si sarebbe dovuto adottare un decreto per definire una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti, del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.

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