Le modalità e i tempi per effettuare la revisione generale (o parziale) del veicolo, sono stabiliti dal Ministro dei trasporti per garantire le condizioni di sicurezza per la circolazione, il livello di rumorosità e la mancanza di emanazioni inquinanti superiori ai limiti di legge. Il costo di ogni revisione è paritario per ogni veicolo. Autovetture, autocarri e autocaravan da 35 quintali al massimo, ciclomotori, motocicli, veicoli adibiti al trasporto promiscuo, tricicli, quadricicli, motocarrozzette e quad, sono sottoposti ad una revisione quadriennale dalla data di immatricolazione, nel mese in cui è rilasciata la carta di circolazione. In seguito alla primissima revisione, essa diviene obbligatoria ogni biennio, nel mese in cui è stata effettuata la precedente. Mezzi da noleggio con conducente, ambulanze, taxi, veicoli atipici, autocarri oltre i 35 quintali massimi, hanno l’obbligo di revisione annuale. Se non ricordi la scadenza della revisione, è possibile calcolarla navigando su internet, ad esempio, tenendo a mente la data di immatricolazione e/o dell’ultima revisione.
MULTA PER REVISIONE SCADUTA, QUANTO SI PAGA? – In caso di incidente stradale con veicoli a motore o rimorchi passivi di gravi danni correlati a dubbie condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale sono tenuti ad informare il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per l’adozione del provvedimento di revisione singola: per garantire agli automobilisti un qualitativo ed idoneo servizio di revisione, il Ministero dei trasporti effettua periodici controlli sulle officine delle imprese e, in caso di accertata omissione delle necessarie attrezzature e/o revisioni effettuate in difformità delle prescrizioni vigenti, le concessioni sono revocate.
E’ abbastanza improbabile che il nostro personale mezzo sia potenzialmente pericoloso per una colpa altrui; nel caso in cui ci fossimo dimenticati di far revisionare il veicolo, queste sono le sanzioni amministrative:
IL CODICE DELLA STRADA – Come riportato dal codice della strada, ad esclusione dei casi previsti dall’articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che varia dai 168 ai 674 euro; tale sanzione, è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta, in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti; nel caso in cui si circola con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, è applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma che varia dai 1.941 ai 7.767 euro, oltre al fermo amministrativo dei veicolo per 90 giorni in caso di accertamento.