Chi paga il risarcimento: il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
Quando il responsabile circola senza copertura RCA valida, il risarcimento può essere richiesto al FGVS, istituito per tutelare le vittime nei casi in cui non sia disponibile una normale compagnia assicuratrice tenuta a liquidare il danno. Il Fondo è gestito da CONSAP; la pratica, tuttavia, non viene normalmente trattata direttamente dall’ente: se ne occupa un’impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.
L’impresa designata svolge l’istruttoria, esamina le prove, valuta le responsabilità e quantifica le conseguenze. In caso di accoglimento, provvede al pagamento nei limiti e secondo le condizioni stabiliti dalla normativa applicabile. Il danneggiato non deve quindi confondere il soggetto che gestisce la domanda con il responsabile civile: l’impresa opera per conto del Fondo, mentre il conducente e, nei casi previsti, il proprietario del veicolo possono restare responsabili del fatto.
La procedura ordinaria di risarcimento diretto, prevista per determinate collisioni tra veicoli assicurati, di regola non è utilizzabile quando il mezzo responsabile è privo di assicurazione. La domanda va indirizzata all’impresa designata e al Fondo secondo le modalità ufficiali e le istruzioni aggiornate per la specifica tipologia di sinistro. La scelta del destinatario corretto evita ritardi dovuti a trasmissioni o richieste da ripresentare.
Il Fondo, dopo aver pagato quanto riconosciuto, può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili, recuperando le somme secondo le regole vigenti. Tale eventuale recupero riguarda i rapporti con chi ha causato il danno e non dovrebbe essere confuso con gli adempimenti richiesti al danneggiato per provare la propria domanda.
Quando interviene il Fondo e quali danni copre
Il FGVS interviene nelle ipotesi definite dal Codice delle assicurazioni private, tra cui i sinistri causati da veicoli non assicurati o non identificati, da veicoli assicurati presso imprese in liquidazione coatta amministrativa e, a determinate condizioni, da mezzi messi in circolazione contro la volontà del proprietario. Ogni fattispecie ha requisiti propri: non è sufficiente che l’altro conducente risulti irreperibile o non collabori.
Se il veicolo responsabile è identificato ma non assicurato, possono essere richiesti sia i danni alla persona sia quelli alle cose. Tra i primi rientrano, se provati, spese sanitarie, periodi d’inabilità e postumi; tra i secondi possono figurare riparazione o perdita del veicolo e ulteriori esborsi collegati e documentabili. L’importo dipende dalla responsabilità accertata, dal nesso causale e dalla prova concreta delle singole voci.
La situazione cambia quando il mezzo resta non identificato, come nei casi di fuga dopo l’urto. In linea generale, il Fondo risarcisce i danni alla persona; i danni materiali sono ammessi solo nei presupposti specifici previsti dalla legge, ad esempio quando ricorrono gravi lesioni personali, con l’eventuale franchigia stabilita dalla disciplina vigente. Non vanno equiparati i due scenari: conoscere la targa e dimostrare che il veicolo era scoperto può incidere sensibilmente sulla domanda per i danni all’auto.
Il risarcimento è soggetto ai massimali di legge applicabili al momento del sinistro. Le regole su limiti, franchigie e condizioni possono dipendere dalla categoria del veicolo e dalla causa dell’incidente; perciò è opportuno verificare il testo normativo vigente e le indicazioni ufficiali del Fondo, senza affidarsi a importi riportati in guide non aggiornate.
Cosa fare subito dopo l’incidente e quali prove raccogliere
Per prima cosa occorre mettere in sicurezza il luogo, segnalare il pericolo e controllare se vi siano feriti. Se qualcuno lamenta dolore o ha subito un trauma, è opportuno contattare i soccorsi e sottoporsi a una valutazione sanitaria: referti e certificazioni redatti in prossimità dell’evento aiutano a documentare il collegamento tra incidente e lesione. Non si deve rinviare una visita solo perché i sintomi iniziali sembrano lievi.
Quando la dinamica è controversa, il veicolo è privo di assicurazione o una parte si allontana, è ragionevole chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine. Il verbale può riportare identificativi, dichiarazioni, condizioni della strada e primi accertamenti, ma non sostituisce ogni altra prova né determina automaticamente la responsabilità civile.
Se possibile, raccogliere sul posto:
- targa e dati dei conducenti, oltre a marca, modello e posizione dei veicoli;
- fotografie panoramiche e ravvicinate dei danni, della carreggiata, dei segnali e delle tracce visibili;
- nominativi e recapiti dei testimoni, annotando ciò che hanno osservato senza suggerire loro una versione;
- eventuali riprese disponibili e riferimenti di telecamere vicine, chiedendo in tempi brevi che i filmati non vengano cancellati.
Il modulo CAI può essere utile per registrare i dati e le versioni delle parti, ma va compilato con attenzione e non bisogna firmare dichiarazioni che non corrispondono ai fatti. Conservare inoltre referti, prescrizioni, fatture, ricevute, preventivi e perizie del veicolo. Prima di riparare l’auto, fotografare i danni e chiedere un preventivo dettagliato; se la riparazione non può attendere, mantenere le parti sostituite quando praticabile e avvisare l’impresa incaricata.
La mancanza di copertura va verificata attraverso riscontri ufficiali e informazioni riferite alla data del sinistro: il solo racconto dell’altro conducente non basta. Annotare targa e data consente di richiedere gli accertamenti pertinenti. Evitare accordi informali o pagamenti promessi a voce, che possono complicare la ricostruzione e lasciare il danneggiato senza prova.
Come presentare la richiesta di risarcimento all’impresa designata
La domanda deve essere inviata all’impresa designata competente per il luogo del sinistro, individuata secondo le istruzioni ufficiali del FGVS e di CONSAP. Le modalità di trasmissione e gli indirizzi possono cambiare: prima dell’invio è quindi necessario controllare i recapiti aggiornati. La richiesta va inoltrata anche secondo le indicazioni previste per il Fondo, conservando prova della spedizione e della ricezione, ad esempio ricevute PEC quando utilizzata.
La comunicazione dovrebbe descrivere in modo ordinato data, ora e luogo dell’incidente, veicoli coinvolti, dinamica, generalità delle persone interessate e circostanze che fanno ritenere il mezzo responsabile non assicurato. Occorre indicare con chiarezza quali danni si chiedono e fornire i dati necessari per i contatti e per l’eventuale visita peritale o medico-legale. Una ricostruzione coerente e verificabile rende più agevole l’esame della pratica.
È utile allegare, in base al caso:
- documenti d’identità, codice fiscale e dati del veicolo danneggiato;
- verbale delle autorità, modulo CAI e dichiarazioni dei testimoni, se disponibili;
- fotografie, preventivi, fatture, relazione del carrozziere e documenti sulle spese accessorie;
- referti, certificati, prescrizioni e ricevute sanitarie per le lesioni;
- coordinate bancarie e ogni riscontro utile sulla copertura assicurativa del mezzo.
La richiesta non dovrebbe limitarsi a una cifra complessiva: è preferibile distinguere le singole voci e spiegare come sono state calcolate, allegando i documenti a supporto. Per danni alla persona, la valutazione può richiedere che il quadro clinico sia stabilizzato e una visita medico-legale; per il veicolo, l’impresa può nominare un perito. È bene collaborare agli accertamenti e conservare copia integrale di quanto trasmesso.
Se mancano documenti o l’impresa chiede integrazioni, rispondere in modo puntuale e nei termini comunicati. Le informazioni operative del Fondo possono prevedere moduli specifici per la categoria di sinistro: utilizzare quello pertinente riduce il rischio di una pratica incompleta. L’invio della domanda non equivale all’accoglimento: responsabilità, scopertura e ammontare del pregiudizio restano oggetto di verifica.
Tempi, franchigie e possibili difficoltà nella pratica
I tempi non sono uguali per ogni caso. L’impresa deve verificare la dinamica, la copertura del veicolo alla data dell’incidente, la documentazione dei danni e, quando necessario, le condizioni mediche del danneggiato. Una pratica con lesioni ancora in evoluzione o con responsabilità contestata può richiedere più tempo di una richiesta limitata a danni materiali già stimabili. La disciplina assicurativa prevede termini per l’offerta o per la comunicazione delle ragioni del diniego, che variano in base alla tipologia di danno e alla completezza degli elementi ricevuti; per il FGVS va verificata la normativa applicabile al caso concreto.
Per alcune categorie di danno materiale può applicarsi una franchigia prevista dalla legge. Non è corretto presumere che abbia sempre lo stesso importo o che valga in ogni ipotesi: occorre distinguere, in particolare, tra veicolo identificato ma non assicurato e veicolo rimasto ignoto. La franchigia e i massimali vanno controllati sulla base delle disposizioni vigenti al momento del sinistro.
Tra gli ostacoli più frequenti figurano prove insufficienti sulla dinamica, difficoltà nel dimostrare la mancata RCA, preventivi non dettagliati e spese prive di ricevute. Anche una ricostruzione incoerente tra verbale, CAI e dichiarazioni può generare richieste di chiarimento. Conservare la corrispondenza e rispondere con documenti pertinenti permette di seguire l’istruttoria senza perdere traccia delle richieste.
Il ruolo della propria assicurazione e delle garanzie accessorie
Anche se il risarcimento viene chiesto al Fondo tramite l’impresa designata, è opportuno informare la propria compagnia rispettando modalità e termini indicati in polizza. L’avviso consente di attivare eventuali coperture utili e di ricevere indicazioni sulla gestione del sinistro. La procedura di risarcimento diretto non è normalmente la via ordinaria quando il veicolo responsabile è privo di assicurazione: la domanda per il danno causato resta indirizzata al sistema del FGVS.
Verificare le condizioni contrattuali per individuare garanzie come tutela legale, assistenza stradale o coperture per danni al proprio veicolo da collisione con veicoli non assicurati. Queste garanzie sono facoltative e operano solo nei limiti, con le franchigie, i massimali e le esclusioni previsti dal contratto; non sostituiscono automaticamente il Fondo né assicurano il pagamento di ogni voce.
La compagnia può inoltre indicare come aprire un sinistro sulla garanzia accessoria e quali documenti fornire. Leggere le condizioni di polizza aiuta a capire se una riparazione può essere anticipata e se l’eventuale indennizzo incide su altre richieste, evitando di firmare quietanze senza averne compreso la portata.
Quando chiedere assistenza legale per tutelare il risarcimento
Un legale può essere utile quando la responsabilità è contestata, il veicolo è fuggito o non identificato, vi sono lesioni, oppure l’impresa designata respinge la domanda o propone una somma che non sembra coprire i danni documentati. L’assistenza consente di esaminare la procedura applicabile, organizzare le prove e formulare una richiesta completa, distinguendo le voci risarcibili da quelle non supportate.
Nei casi di danno alla persona possono servire anche competenze medico-legali; quando la dinamica è complessa, una consulenza tecnica può chiarire compatibilità dei danni, punti d’urto e responsabilità. Prima di incaricare un professionista, è opportuno concordare per iscritto attività, compensi e spese, verificando se la polizza preveda una garanzia di tutela legale.
Il supporto non garantisce l’accoglimento né un importo predeterminato: l’esito dipende dai fatti e dalle prove. Può però aiutare a individuare omissioni, rispettare gli adempimenti e valutare le opzioni di contestazione o, se necessario, giudiziali. Non firmare una liberatoria senza comprenderne gli effetti, soprattutto se le cure non sono concluse o la liquidazione è presentata come definitiva.






